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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 29
Cooperazione giovanile
1. Per la concessione di contributi alle cooperative o forme associative giovanili, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessi alla realizzazione di progetti di sviluppo, a norma della LR 27 luglio 1982, n 33, è disposta per l'esercizio 1987 un' autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 21160)
2. Per la concessione di contributi in conto capitale alle cooperative e forme associative per la realizzazione di investimenti previsti dai progetti relativi allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani, a norma della LR 27 luglio 1982, n. 33, è disposta, per l'esercizio 1987, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 440.000.000. (Cap. 21165)

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