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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 3
Piani di sviluppo delle Comunità montane
1. Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, 1o comma, punto 1 della Legge 3/ 12/ 1971 n. 1102 Sito esterno relativamente all'esercizio 1987 la Regione è autorizzata a stanziare la somma di Lire 5.933.030.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 1 della Legge 23 marzo 1981 n. 93 Sito esterno. (Cap. 03450)

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