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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 30
Progetto qualificazione artigianato
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a disporre per l'esercizio 1987 le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per la realizzazione del " progetto di qualificazione dell'artigianato":
a) Cap. 21700 - Spese per un progetto di qualificazione dell'artigianato emiliano - romagnolo (art. 63 DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno)
Lire 100.000.000
b) Cap. 21705 - Revisione albo imprese artigiane (art. 9 Legge 25 luglio 1956 n. 860 Sito esterno) - Progetto per la qualificazione dell'artigianato
Lire 200.000.000.

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