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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 31
Credito artigiano a medio termine Slittamento e riduzione di autorizzazioni di spesa
1. Per gli interventi in materia di credito artigiano a medio termine, previsti dalla LR 2 aprile 1973, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare i seguenti slittamenti e riduzioni alle aurotizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
a) contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine
1987: - Lire 1.000.000.000
1988: - Lire 500.000.000. (Cap. 21730)

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