LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987
Art. 33
Credito artigiano di esercizio
1. Per la concessione di contributi per il credito artigiano di esercizio di cui all'art. 10 della LR 10 gennaio 1973 n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 800.000.000 per l'esercizio 1987. (Cap. 21750)