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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 37
Innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane
1. Per promuovere l'applicazione e la diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche nellle imprese artigiane, a norma della LR 9 aprile 1985, n. 13, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare e modificare le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali nel modo seguente:
a) Contributi in conto interessi in forma attualizzata sui prestiti bancari contratti o da contrarre dalle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica ( LR 9 aprile 1985, n. 13)
Esercizio 1987: Lire 600.000.000
Esercizio 1988: Lire 300.000.000. (Cap. 21800)
b) Contributi in conto capitale alle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica( LR 9 aprile 1985, n. 13)
Esercizio 1987: Lire 1.500.000.000
Esercizio 1988: Lire 800.000.000. (Cap. 21805)

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