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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 38
Qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani
1. Per gli interventi volti alla qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani a norma della LR 3 gennaio 1987, n. 1, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, nel biennio 1987- 1988, la somma complessiva di Lire 3.700.000.000 di cui Lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 21815)

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