Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 39
Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro Consorzi per il credito all'artigianato - LR 27 gennaio 1986, n. 4
1. Per gli interventi previsti dalla LR 27 gennaio 1986, n. 4 " Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro Consorzi per il credito all'artigianato", la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali nel modo seguente:
a) Cap. 21935 - Contributo ordinario ai Consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia per la formazione del loro patrimonio sociale (art. 9 LR 27 gennaio 1986, n. 4)
Esercizio 1987: + Lire 400.000.000
b) Cap. 21940 - Contributo straordinario " una tantum" alle cooperative artigiane di garanzia che si associano ai Consorzi regionali di cui all'art. 9 della LR 27 gennaio 1986, n. 4 (art. 10 LR 27 gennaio 1986, n. 4)
Esercizio 1987: + Lire 100.000.000

Espandi Indice