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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 40
Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane
1. L'autorizzazione complessiva di spesa disposta dalla lett. a) dell'art. 25 della LR 3 novembre 1986 n. 36 è ridotta di Lire 100.000.000.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di Lire 1.900.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 21955)

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