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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 42
Attività di promozione economica fieristica
1. Per gli interventi previsti a norma della LR 4 luglio 1983 n. 21 " Attività di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche", la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali nel seguente modo:
a) Cap. 23500 - Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società consortili di piccole imprese e altri organismi (art. 2, lett. a), b), c), LR 4 luglio 1983 n. 21)
Esercizio 1987: L.1.350.000.000
b) Cap. 23510 - Contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero (art. 2, lett. d), LR 4 luglio 1983 n. 21)
Esercizio 1987: L.1.250.000.000
c) Cap. 23520 - Contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri( lett. e) dell' art. 2 della LR 4 luglio 1983 n. 21)
Esercizio 1987: L.200.000.000

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