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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 43
Contributi alle aziende di promozione turistica
1. I contributi previsti dall'art. 3 della LR 12 marzo 1986, n. 6, per l'acquisto e la realizzazione di impianti tecnologici, finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica regionale, possono essere conessi anche alle aziende di promozione turistica, di cui alla LR 20 gennaio 1986, n. 2, fino al 100% della spesa ammissibile.

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