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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 44
Interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica, a norma della LR 6 luglio 1984 n. 38, sono disposte le seguenti modificazioni ed integrazioni alle precedenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli o associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lett. a) e b), ed art. 5 lett. d) ed e), LR 14 marzo 1975 n. 16 e LR 6 luglio 1984 n. 38)
Esercizio 1987: Lire 8.613.953.000
Esercizio 1988: Lire 4.000.000.000
Esercizio 1989: Lire 5.000.000.000
b) Cap. 25660 - Contributi in conto ammortamento a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti pubblici di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3 lett. c) e d) ed art. 5 lett. a), b) e e c) LR 14 marzo 1975, n. 16; LR 23 giugno 1978 n. 19 e LR 6 luglio 1984 n. 38)
Esercizio 1987: - Lire 1.000.000.000.

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