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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 50
Opere acquedottistiche
1. Per la concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni e loro Consorzi ai fini dell'esecuzione di opere acquedottistiche, a norma dell'art. 3 - 2o comma - della LR 15 novembre 1976 n. 47, l'autorizzazione complessiva di spesa disposta per il triennio 1986- 1988 dall'art. 34 della LR 3 novembre 1986 n. 36, e dal I comma dell'art. 41 della LR 28 aprile 1986 n. 10, è trasferita al triennio 1987- 1989 e grava per Lire 7.500.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 35720)

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