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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 55
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 150.000.000 per l'esercizio 1987. (Cap. 38050)
2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata per l'esercizio 1987 la spesa di Lire 17.000.000. (Cap. 38070)
3. Per il pagamento delle spese per l'assicurazione contro gli infortuni delle guardie giurate nominate ai sensi dell' art. 14 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 è autorizzata la spesa di Lire 25.000.000 per l'esercizio 1987. (Cap. 38075)

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