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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 6
Contributi agli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche coerenti con la programmazione regionale Art. 10 - Decreto legge n. 55 del 2 marzo 1987 Sito esterno
1. Per la realizzazione di opere previste dal 3o Programma regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 30 luglio 1986, ai sensi e per gli effetti del 4o e 5o comma dell'art. 10 del Decreto legge n. 55 del 2 marzo 1987 Sito esterno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1987 n. 50, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere agli Enti locali e alle loro associazioni un contributo in annualità per l'ammortamento dei mutui contratti dai medesimi con la Cassa depositi e prestiti pari al 5% della spesa o un contributo in conto capitale non inferiore al 25% della spesa.
2. I contributi regionali concessi agli Enti locali e loro associazioni a norma del precedente 1o comma non sono cumulabili per la medesima iniziativa.
3. Per la concessione del contributo in annualità di cui al 1o comma del presente articolo è autorizzata la spesa di Lire 1.200.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 e per l'intera durata del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti. (Cap. 03875) - cni) Per la concessione del contributo in conto capitale di cui al 1o comma del presente articolo è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 25.000.000.000. (Cap. 03860 - cni)

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