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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 63
Acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di linea per persone
1. Per l'acquisto diretto di veicoli destinati al trasporto pubblico di linea per persone e da assegnare in uso alle imprese pubbliche e private esercenti il servizio, a norme del punto 2 del 1o comma dell'art. 38 della LR 1 dicembre 1979 n. 45, è autorizzata per l'esercizio 1987 la spesa di Lire 550.000.000. (Cap. 43230)

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