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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 66
Opere stradali di competenza di Comuni, Province e loro Consorzi
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi a norma dell'art 18 lett. b) della LR 8 marzo 1976 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotte di Lire 700.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987. (Cap. 45200)

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