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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 79
Procedure di erogazione nel settore della Formazione professionale
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare le spese per le attività di formazione professionale, gestite direttamente dalla Regione, di cui alla LR 24 luglio 1979 n. 19 e successive modificazioni, alla LR 15 novembre 1983 n. 40 e alla LR 27 gennaio 1986 n. 3 anche mediante aperture di credito a favore dei responsabili delle strutture individuate con la LR 18 agosto 1984 n. 44, i quali agiranno in qualità di funzionari delegati a norma degli artt. 66, 67 e 68 della LR 6 luglio 1977 n. 31 per la disciplina della contabilità regionale.

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