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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 8
Impianto del sistema informativo regionale
1. Per l'impianto di un sistema informativo regionale, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 34 della Legge 19/ 5/ 1976 n. 335 Sito esterno sono disposte, per l'esercizio 1987, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 - Spese per l'automazione dei servizi regionali
Esercizio 1987: + Lire 400.000.000
b) Cap. 03910 - Impianto di un sistema informativo regionale
Esercizio 1987: + Lire 200.000.000
c) Cap. 03911 - Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati
Esercizio 1987: + Lire 400.000.000.
Le autorizzazioni di spesa disposte, per gli interventi di cui alla precedente lett. c), dalla lett. c) dell'art. 6 della LR 28 aprile 1986 n. 10, come integrata dall'art. 3 della LR 3 novembre 1986 n. 36, per il triennio 1986- 1988 sono trasferite al triennio 1987- 1989 e gravano per Lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1987.

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