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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 82
Fissazione dei livelli massimi di finanziamento e indicazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento L.R. 25 agosto 1986 n. 30
1. Ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977 n. 31 sono fissati i seguenti limiti massimi, rispetto al costo totale riconosciuto ammissibile dalla Regione, per i contributi regionali da concedere ai sensi della LR 25 agosto 1986 n. 30:
a) contributi in conto interessi (art. 5, 1° comma, lettera a)
- il contributo massimo resta fissato nella somma necessaria ad abbattere il tasso praticato dall'Istituto mutuante fino ad un massimo di punti 4
b) contributi in conto capitale (art. 5, 1o comma, lettere a) e b):
- a favore di soggetti pubblici 35%
- a favore di soggetti privati 50%
c) contributi " una tantum" (art. 5, 2o comma) 50%
d) contributi all'associazionismo (art. 6, 1o comma, lettere a) e b) 50%
e) contributi all'associazionismo (art. 6, 1o comma, lettera c) 70%
2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, 1o comma, della LR 25 agosto 1986 n. 30 dovranno essere presentate entro il termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. Ai fini dell'inserimento delle domande ritenute ammissibili, nella graduatoria finale, a richiesta dell'Assessorato competente, dovranno essere presentati i progetti definitivi entro sessanta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, 2o comma, della LR 25 agosto 1986 n. 30 dovranno essere presentate entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
4. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6, 1° comma, della LR 25 agosto 1986 n. 30 dovranno essere presentate entro il termine di giorni cinquanta dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

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