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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 86
Oneri di preammortamento relativi a mutui integrativi contratti dalle Comunità montane Reg. CEE 269/ 1979 Programma speciale 1/ 2.2/ 80 - Seconda parte
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a provvedere al finanziamento dei maggiori oneri di preammortamento venutisi a determinare sui mutui integrativi contratti dalle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di forestazione ammessi ai benefici del regolamento CEE 269/ 1979 ed assistiti dal contributo regionale in conto interessi ai sensi dell'art. 35 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, programma speciale 1/ 2.2/ 80 - Seconda parte, per effetto del prolungamento del periodo di preammortamento oltre le due annualità di norma coperte dal contributo regionale.
2. I maggiori oneri di preammortamento riguardano la parte relativa al contributo regionale in conto interessi non liquidata dalla Regione in quanto causata dal predetto prolungamento, nonchè la differenza fra i tassi effettivamente applicati tempo per tempo durante il periodo di preammortamento ed i tassi riconosciuti dalla Regione con riferimento alle date dei contratti definitivi di mutuo.
3. La Ragioneria regionale è autorizzata ad operare d' ufficio le necessarie eventuali regolarizzazioni contabili.

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