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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

INDICE

Art. 1 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 2 - Finanziamento piani territoriali infraregionali
Art. 3 - Piani di sviluppo delle Comunità montane
Art. 4 - Finanziamenti integrativi piani di sviluppo Comunità montane
Art. 5 - Cartografia regionale
Art. 6 Contributi agli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche coerenti con la programmazione regionale Art. 10 - Decreto legge n. 55 del 2 marzo 1987
Art. 7 - Contributi agli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche (modifica di autorizzazioni di spesa)
Art. 8 - Impianto del sistema informativo regionale
Art. 9 - Costruzione sede Organi e Servizi regionali
Art. 10 - Modifica dell'art. 3 della LR 4 aprile 1973 n. 20
Art. 11 - Consolidamento delle passività onerose delle aziende agricole
Art. 12 - Concorso attualizzato su mutui agrari
Art. 13 - Destinazione delle assegnazioni previste dalla Legge 8 novembre 1986 n. 752 " Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura"
Art. 14 - Centro regionale di incremento ippico
Art. 15 - Ristrutturazione dei vigneti. Regolamento CEE 458/ 1980
Art. 16 - Macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola
Art. 17 - Interventi nel settore forestale
Art. 18 - Istituzione Funzionario delegato
Art. 19 - Interventi in materia di forestazione compresi nei PIM a norma del Regolamento CEE 2088/ 85
Art. 20 - Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica finanziati con mezzi regionali
Art. 21 - Elettrificazione rurale
Art. 22 - Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte a favore del " Progetto agricoltura di gruppo"
Art. 23 Contributo all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo
Art. 24 - Modifiche ad autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
Art. 25 - Oneri di preammortamento e annualità arretrate di contributi regionali
Art. 26 - Fondo per lo sviluppo della metanizzazione in montagna
Art. 27 Interventi a favore della metanizzazione in montagna - Concessione della garanzia fidejussoria
Art. 28 - Trasferimento di autorizzazione di spesa (mezzi regionali)
Art. 29 - Cooperazione giovanile
Art. 30 - Progetto qualificazione artigianato
Art. 31 - Credito artigiano a medio termine Slittamento e riduzione di autorizzazioni di spesa
Art. 32 - Credito artigiano a medio termine
Art. 33 - Credito artigiano di esercizio
Art. 34 - Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia LR 27 gennaio 1987 n. 4
Art. 35 - Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti delle imprese artigiane
Art. 36 - Leasing imprese artigiane
Art. 37 - Innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane
Art. 38 - Qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani
Art. 39 Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro Consorzi per il credito all'artigianato - LR 27 gennaio 1986, n. 4
Art. 40 - Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane
Art. 41 - Revoca di autorizzazione di spesa
Art. 42 - Attività di promozione economica fieristica
Art. 43 - Contributi alle aziende di promozione turistica
Art. 44 - Interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica
Art. 45 - Strumenti urbanistici
Art. 46 - Conservazione e valorizzazione dei centri storici
Art. 47 - Riduzioni e slittamento di autorizzazioni di spese finanziate con mezzi regionali
Art. 48 - Progettazione diga di Vetto
Art. 49 - Acquedotto industriale imolese
Art. 50 - Opere acquedottistiche
Art. 51 - Completamento e aggiornamento piano regionale delle acque
Art. 52 - Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente
Art. 53 - Smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi
Art. 54 - Pianificazione e incentivazione per smaltimento rifiuti LR 27 gennaio 1986 n. 6
Art. 55 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 56 - Interventi nelle aree del Delta del Po
Art. 57 - Parchi naturali di interesse regionale
Art. 58 - Sistemazione rete viaria dei Comuni rivieraschi del Basso Ferrarese
Art. 59 - Porti regionali
Art. 60 - Partecipazione Società " Idrovie " SpA"
Art. 61 Piano regionale dei trasporti - Aggiornamento
Art. 62 Pubblicizzazione servizi ex SpA TRA-RO
Art. 63 - Acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di linea per persone
Art. 64 - Studi e progettazioni relativi ad opere di sistemi di trasporto su ferro
Art. 65 - Collegamento stradale cispadano
Art. 66 - Opere stradali di competenza di Comuni, Province e loro Consorzi
Art. 67 Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 68 - Criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale per il 1987
Art. 69 - Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione
Art. 70 Fondo socio - assistenziale regionale
Art. 71 Attivazione di strutture socio - assistenziali
Art. 72 - Trasformazione e istituzione di " Case protette"
Art. 73 Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
Art. 74 - Fondo regionale biblioteche
Art. 75 - Ripiano della quota regionale della perdita della gestione del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna SOGEPACO SpA
Art. 76 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 77 - Edilizia residenziale universitaria
Art. 78 Partecipazione all'associazione " ASSO - DIOIKEMA"
Art. 79 - Procedure di erogazione nel settore della Formazione professionale
Art. 80 Strutture formativo - professionali
Art. 81 L.R. 25 agosto 1986 n. 30 - art. 9 - comma 4° - Modificazioni
Art. 82 - Fissazione dei livelli massimi di finanziamento e indicazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento L.R. 25 agosto 1986 n. 30
Art. 83 - Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero
Art. 84 - Gestione delle spese da parte del Comitato circondariale di Rimini
Art. 85 - Modifiche ed autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
Art. 86 Oneri di preammortamento relativi a mutui integrativi contratti dalle Comunità montane Reg. CEE 269/ 1979 Programma speciale 1/ 2.2/ 80 - Seconda parte
Art. 87 - Copertura finanziaria
Art. 88 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1987, un contributo di Lire 10.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia - Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro. (Cap. 02705)
Art. 2
Finanziamento piani territoriali infraregionali
1. Per la concessione di contributi finalizzati alla predisposizione dei piani territoriali di coordinamento infraregionali previsti dall'art. 24 della LR 27 febbraio 1984 n. 6, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1987, la somma di Lire 1.000.000.000. (Cap. 02120 - cni)
Art. 3
Piani di sviluppo delle Comunità montane
1. Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, 1o comma, punto 1 della Legge 3/ 12/ 1971 n. 1102 Sito esterno relativamente all'esercizio 1987 la Regione è autorizzata a stanziare la somma di Lire 5.933.030.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 1 della Legge 23 marzo 1981 n. 93 Sito esterno. (Cap. 03450)
Art. 4
Finanziamenti integrativi piani di sviluppo Comunità montane
1. L'autorizzazione complessiva di spesa per Lire 15.000.000.000, disposta dall'art. 1 della LR 3 novembre 1986 n. 36, per il triennio 1986- 1988 è trasferita al triennio 1987- 1989 e grava per Lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 03460)
Art. 5
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla LR 19 aprile 1975 n. 24 " Formazione di una cartografia regionale", ad integrazione delle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 5 della LR 28 aprile 1986 n. 10, sono autorizzate le seguenti spese:
Esercizio 1987: Lire 600.000.000
Esercizio 1988: Lire 540.000.000. (Cap. 03850)
Art. 6
Contributi agli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche coerenti con la programmazione regionale Art. 10 - Decreto legge n. 55 del 2 marzo 1987 Sito esterno
1. Per la realizzazione di opere previste dal 3o Programma regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 30 luglio 1986, ai sensi e per gli effetti del 4o e 5o comma dell'art. 10 del Decreto legge n. 55 del 2 marzo 1987 Sito esterno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1987 n. 50, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere agli Enti locali e alle loro associazioni un contributo in annualità per l'ammortamento dei mutui contratti dai medesimi con la Cassa depositi e prestiti pari al 5% della spesa o un contributo in conto capitale non inferiore al 25% della spesa.
2. I contributi regionali concessi agli Enti locali e loro associazioni a norma del precedente 1o comma non sono cumulabili per la medesima iniziativa.
3. Per la concessione del contributo in annualità di cui al 1o comma del presente articolo è autorizzata la spesa di Lire 1.200.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 e per l'intera durata del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti. (Cap. 03875) - cni) Per la concessione del contributo in conto capitale di cui al 1o comma del presente articolo è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 25.000.000.000. (Cap. 03860 - cni)
Art. 7
Contributi agli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche (modifica di autorizzazioni di spesa)
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2 della LR 3/ 11/ 1986 n. 36 è ridotta di Lire 1.000.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987. (Cap. 03870)
Art. 8
Impianto del sistema informativo regionale
1. Per l'impianto di un sistema informativo regionale, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 34 della Legge 19/ 5/ 1976 n. 335 Sito esterno sono disposte, per l'esercizio 1987, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 - Spese per l'automazione dei servizi regionali
Esercizio 1987: + Lire 400.000.000
b) Cap. 03910 - Impianto di un sistema informativo regionale
Esercizio 1987: + Lire 200.000.000
c) Cap. 03911 - Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati
Esercizio 1987: + Lire 400.000.000.
Le autorizzazioni di spesa disposte, per gli interventi di cui alla precedente lett. c), dalla lett. c) dell'art. 6 della LR 28 aprile 1986 n. 10, come integrata dall'art. 3 della LR 3 novembre 1986 n. 36, per il triennio 1986- 1988 sono trasferite al triennio 1987- 1989 e gravano per Lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1987.
Art. 9
Costruzione sede Organi e Servizi regionali
1. Per l'intervento di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della LR 27/ 12/ 1984 n. 54 è disposta, per il triennio 1987- 1989, la seguente ulteriore autorizzazione di spesa
1.
Esercizio 1987: Lire 5.913.974.765
Esercizio 1988: Lire 14.000.000.000
Esercizio 1989: Lire 14.870.000.000. (Cap. 04270)
Art. 10
Modifica dell'art. 3 della LR 4 aprile 1973 n. 20
1.
Dopo il 2o comma dell'art. 3 della L. R. 4 aprile 1973 n. 20, viene aggiunto il seguente comma:
" In alternativa ai benefici di cui ai commi precedenti può essere concesso il contributo in conto ammortamento mutui per l'intera spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi previsti dal 1o comma del presente articolo, nella misura stabilita dagli artt. 9 e 16 della Legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno. "
Sito esterno
Art. 11
Consolidamento delle passività onerose delle aziende agricole
1. Sui mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole, previsti dall'art. 3 della Legge 8 novembre 1986 n. 752 Sito esterno, possono essere concessi contributi in conto interessi, determinati secondo le modalità di cui all'art. 43 della LR 20 aprile 1979 n. 10.
2. Detti mutui, della durata massima di quindici anni, sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento.
Art. 12
Concorso attualizzato su mutui agrari
1. Per i mutui agrari di miglioramento previsti da leggi regionali, il contributo in conto ammortamento può essere corrisposto in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate del concorso regionale previsto.
2. L'attualizzazione delle rate va calcolata con riferimento al disposto di cui al 5o comma dell'articolo unico del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985.
Art. 13
Destinazione delle assegnazioni previste dalla Legge 8 novembre 1986 n. 752 Sito esterno " Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura"
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare nel triennio 1987- 1989 le assegnazioni ad essa destinate a valere sulle disponibilità recate dall'art. 3 e dall'art 5 della Legge 8 novembre 1986 n. 752 Sito esterno, stimate in Lire 177.744.000.000 per il 1987, in Lire 140.428.000.000 per il 1988 e in Lire 151.900.000.000 per il 1989, per il finanziamento degli interventi relativi ai capitoli di spesa sottoelencati:
1) Cap.10505: 1987 L.350.000.000
1988 L.350.000.000
1989 L.350.000.000
2) Cap.10560: 1987 L.70.000.000
3) Cap.10615: 1987 L.5.000.000.000
1988 L.5.000.000.000
1989 L.5.000.000.000
4) Cap.10616: 1987 L.1.000.000.000
1988 L.1.000.000.000
1989 L.1.000.000.000
5) Cap.10640: 1987 L.3.200.000.000
6) Cap.10743: 1987 L.5.000.000.000
7) Cap.10805: 1987 L.1.000.000.000
1988 L.1.000.000.000
1989 L.1.000.000.000
8) Cap.10830: 1987 L.500.000.000
1988 L.500.000.000
1989 L.500.000.000
9) Cap.10915 1987 L.1.500.000.000
1988 L.1.500.000.000
1989 L.1.500.000.000
10) Cap.12061: 1987 L.1.150.000.000
1988 L.1.250.000.000
1989 L.1.250.000.000
11) Cap. 12090 1987 L.750.000.000
1988 L.750.000.000
1989 L.750.000.000
12) Cap. 12123 1987 L.1.800.000.000
13) Cap. 12183 1987 L.4.189.000.000
14) Cap. 14055 1987 L. 0
1988 L.2.000.000.000
1989 L.2.000.000.000
15) Cap. 14135 1987 L.200.000.00
1988 L.200.000.00
1989 L.200.000.00
16) Cap. 14140 1987 L.150.000.000
1988 L.150.000.000
1989 L.150.000.000
17) Cap.14145 1987 L.150.000.000
1988 L.150.000.000
1989 L.150.000.000
18) Cap. 14585 1987 L.200.000.000
1988 L.200.000.000
1989 L.200.000.000
19) Cap.14617 1987 L.500.000.000
1988 L.500.000.000
1989 L.500.000.000
20) Cap. 15180 1987 L.2.000.000.000
1988 L.3.000.000.000
1989 L.7.000.000.000
21) Cap. 16115 1987 L.5.812.072.684
1988 L.7.442.903.391
1989 L.9.358.933.433
22) Cap.16330 1987 L.2.000.000.000
1988 L.2.000.000.000
1989 L.2.000.000.000
23) Cap.16335 1987 L.100.000.000
1988 L.100.000.000
1989 L.100.000.000
24) Cap. 16360 1987 L.950.000.000
1988 L.2.500.000.000
1989 L.2.500.000.000
25) Cap.16410 1987 L.2.500.000.000
1988 L.1.500.000.000
1989 L.1.500.000.000
26) Cap.16805 1987 L.500.000.000
27) Cap.18070 1987 L.6.653.000.000
1988 L.8.650.000.000
1989 L.8.650.000.000
28) Cap.18071 1987 L.1.290.000.000
1988 L.1.290.000.000
1989 L.1.290.000.000
29) Cap.18080 1987 L.4.160.000.000
1988 L.4.160.000.000
1989 L.4.660.000.000
30) Cap.18085 1987 L.550.000.000
1988 L.550.000.000
1989 L.550.000.000
31) Cap. 18147 1987 L.950.000.000
1988 L.950.000.000
1989 L.950.000.000
32) Cap. 18172 1987 L.5.500.000.000
1988 L.5.500.000.000
1989 L.6.000.000.000
33) Cap. 18173 1987 L.300.000.000
1988 L.300.000.000
1989 L.300.000.000
34) Cap. 18185 1987 L.2.797.000.000
35) Cap. 18225 1987 L.28.000.000.000
1988 L.20.000.000.000
1989 L.20.000.000.000
36) Cap. 18227 1987 L.2.000.000.000
1988 L.2.000.000.000
1989 L.2.000.000.000
37) Cap. 18360 1987 L.25.000.000.000
1988 L.25.000.000.000
1989 L.25.000.000.000
38) Cap.18535 1987 L.14.000.000.000
39) Cap.18555 1987 L.5.000.000.000
1988 L.2.000.000.000
1989 L.3.000.000.000
40) Cap.18760 1987 L.2.650.000.000
1988 L.5.000.000.000
1989 L.5.000.000.000
41) Cap.18766 1987 L.1.000.000.000
1988 L.1.000.000.000
1989 L.1.000.000.000
42) Cap.18872 1987 L. 0
1988 L. 0
1989 L.8.226.500.000
43) Cap.18875 1987 L. 4.703.000.000
1988 L.7.500.000.000
1989 L. 0
44) Cap.20030 1987 L.4.000.000.000
1988 L.6.000.000.000
1989 L. 0
45) Cap.20035 1987 L.7.500.000.000
1988 L.2.500.000.000
1989 L. 0
46) Cap.20043 1987 L. 0
1988 L. 0
1989 L.8.226.500.000
47) Cap.20060 1987 L.14.000.000.000
1988 L.10.500.000.000
1989 L.12.100.000.000
48) Cap.20080 1987 L.100.000.000
1988 L.100.000.000
1989 L.100.000.000
49) Cap.20081 1987 L.300.000.000
1988 L.200.000.000
1989 L.200.000.000
50) Cap.23505 1987 L.2.600.000.000
1988 L.2.000.000.000
1989 L.2.000.000.000
51) Cap.24045 1987 L.200.000.000
52) Cap.24065 1987 L.200.000.000
1988 L.500.000.000
1989 L. 0
53) Cap.24100 1987 L.1.000.000.000
1988 L.2.000.000.000
1989 L.2.000.000.000
54) Cap.24150 1987 L.800.000.000
1988 L.800.000.000
1989 L.800.000.000
55) Cap.24401987 1987 L. 0
1988 L.200.000.000
1989 L.200.000.000
56) Cap.86610 1987 L.100.000.000
57) Cap.86620 1987 L.1.819.927 316
1988 L.635.096.609
1989 L.2.638.066.567
Art. 14
Centro regionale di incremento ippico
1. Per l'attività svolta dal Centro regionale di incremento ippico è disposta una autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 per l'esercizio 1987. (Cap. 10800)
Art. 15
Ristrutturazione dei vigneti. Regolamento CEE 458/ 1980
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a favore di iniziative di sviluppo approvate dalla CEE per la ristrutturazione dei vigneti, nel quadro di operazioni collettive a norma del Regolamento CEE 458/ 1980, è disposto il trasferimento dall'esercizio 1986 all'esercizio 1987 dell'autorizzazione di spesa di Lire 737.600.000. (Cap.12105)
Art. 16
Macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola
1. Per la concessione di contributi in capitale per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticola, la floricoltura e la coltura della barbabietola a norma dell' art. 5 della LR 14 maggio 1975 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 12 della LR 16 novembre 1985 n. 23 è autorizzata, per l'esercizio 1987, la spesa di Lire 500.000.000. (Cap. 12170)
Art. 17
Interventi nel settore forestale
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1987, la somma di Lire 2.000.000.000 per spese per i vivai forestali. (Cap. 14050)
Art. 18
Istituzione Funzionario delegato
1. Per la gestione della spesa relativa alle attività previste dall'art. 15 della LR 4 settembre 1981 n. 30 e affidate con apposita convenzione al Corpo forestale dello Stato, viene istituito il Funzionario delegato nella persona del responsabile regionale dello stesso Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 66 ultimo comma della LR 6 luglio 1977 n. 31.
Art. 19
Interventi in materia di forestazione compresi nei PIM a norma del Regolamento CEE 2088/ 85
1. Per la realizzazione di interventi in materia di forestazione compresi nei PIM predisposti ai sensi del Regolamento CEE 2088/ 85, a norme degli artt. 3- 4- 6- 7 lett. a) e 10 della LR 4 settembre 1981 n. 30, è autorizzata la spesa di Lire 10.000.000.000 per l'esercizio 1987 e di Lire 10.000.000.000 per l'esercizio 1988. (Cap. 14963)
Art. 20
Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica finanziati con mezzi regionali
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nell'esercizio 1987 i sottoelencati interventi di spesa nel settore delle opere pubbliche di bonifica, utilizzando mezzi propri:
a) Cap. 16350 - Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26 lett. d) LR 2 agosto 1984 n. 42)
Esercizio 1987: Lire 1.150.000.000
b) Cap. 16400 - Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4 - 3o comma - Legge 25 maggio 1970 n. 364 Sito esterno; articoli 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno)
Esercizio 1987: Lire 280.070.000
c) Cap. 16450 - Contributi in capitale per la realizzazione del programma regionale di nuove opere di bonifica (RDL 3 dicembre 1933 n. 215)
Esercizio 1987: Lire 200.000.000.
Art. 21
Elettrificazione rurale
1. In attuazione dell'art. 10 della LR 1 luglio 1974 n. 24 le convenzioni stipulate a norma dell'art. 3 primo comma della stessa legge regionale dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel provvedimento CIP n 42/ 86 del 30 luglio 1986.
3.
Il terzo comma dell'art. 3 della LR 1 luglio 1974 n 24 è sostituito dal seguente:
" La quota di contributo a carico della Regione per gli allacciamenti e per il potenziamento degli impianti elettrici esistenti, sarà pari al 50% della somma eccedente Lire 500.000 riferita ad ogni singolo utente, elevata al 55% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni nonchè nei territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
4. Per l'attuazione degli interventi di cui alla LR 1 luglio 1974 n. 24 è autorizzata la spesa di Lire 500.000.000 a carico del Cap. 16805 del bilancio regionale per l'esercizio 1987. Sito esterno
5. Le somme già ripartite e accreditate agli enti di cui all' art. 4 della Legge 1 luglio 1974 n. 24 Sito esterno e non impegnate alla data dell'1 settembre 1986 a fronte di specifici progetti, pari a Lire 1.220.400.000 sono introitate sul Cap. 04725 della parte Entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1987, per essere destinate agli interventi previsti dalla LR 1 luglio 1974, n. 24.
6. Per il finanziamento degli interventi di cui alla LR 1 luglio 1974, n. 24 concessi con le modalità previste dall' art. 3, 3° comma della stessa legge, come modificato dal presente articolo, è autorizzata l'iscrizione della somma di Lire 1.220.400.000 a carico del Cap. 16800 del bilancio regionale per l'esercizio 1987. L'utilizzazione di tale stanziamento è subordinata all'effettivo recupero delle somme di cui al precedente comma.
Art. 22
Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte a favore del " Progetto agricoltura di gruppo"
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della LR 2 maggio 1985 n. 17, come modificate dall'art. 13 della LR 3 novembre 1986, n. 36, sono modificate nel seguente modo:
- limiti d'impegno: Lire 2.000.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 per la durata massima di 15 anni (Cap. 18540)
- contributi in conto interessi corrisposti in unica soluzione scontanto all'attualità le rate costanti posticipate: Lire 500.000.000 per l'esercizio 1987 (Cap. 18545).
Art. 23
Contributo all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo
1. E' autorizzato il rimborso all'ERSA fino ad un ammontare di Lire 4.000.000.000 del costo del personale dipendente dall'Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna per l'anno 1987 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. L'erogazione viene disposta a norma dell'art. 14, 1o comma, della LR 24 aprile 1981 n. 11. (Cap. 18755)
2. E' autorizzata, per l'esercizio 1987, a favore dell'ERSA, un' assegnazione straordinaria di Lire 1.900.000.000 per l'espletamento di specifiche attività. (Cap. 18761)
3. E' autorizzata, per l'esercizio 1987, una assegnazione straordinaria di Lire 4.400.000.000 a favore dell'ERSA per il ripiano del disavanzo accertato negli esercizi precedenti. (Cap. 18780)
Art. 24
Modifiche ad autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a favore del Cap. 20041 " Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, 2o comma LR 4 aprile 1973, n. 20; art. 1, 2o comma, LR 25 maggio 1974, n. 19)" sono ridotte di Lire 700.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987.
Art. 25
Oneri di preammortamento e annualità arretrate di contributi regionali
1. Al fine di evitare l'accumulo di oneri pregressi e di preammortamento sui limiti d' impegno già autorizzati da precedenti leggi regionali nei settori della " zootecnia", della " forestazione" e dei " servizi per le aziende e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione" la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1987, la somma complessiva di Lire 5.846.043.874 a favore dei sottoelencati capitoli di spesa, utilizzando mezzi propri di bilancio:
- Cap. 10967 - Oneri relativi al pagamento del preammortamento e delle annualità arretrate di contributri regionali in conto interessi concernenti mutui a tasso agevolato entrati in ammortamento negli esercizi pregressi, ma richiesti per il pagamento ad esercizio ormai scaduto nel settore della zootecnia per Lire 368.675.864;
- Cap. 15183 - Oneri relativi al pagamento del preammortamento e delle annualità arretrate di contributi regionali in c/ interesse concernenti mutui a tasso agevolato entrati in ammortamento negli esercizi prgressi ma richiesti per il pagamento ad esercizio ormai scaduto nel settore della forestazione e sviluppo dell'economia agricola montana per Lire 5.310.913.832;
- Cap. 18220 - Oneri relativi al pagamento del preammortamento e delle annualità arretrate di contributi regionali in conto intreressi concernenti mutui a tasso agevolato entrati in ammortamento negli esercizi pregressi ma richiesti per il pagamento ad esercizio ormai scaduto nel settore dei servizi per le aziende e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione per Lire 166.454.178.
2. La Ragioneria regionale è autorizzata ad operare d' ufficio le necessarie eventuali regolarizzazioni contabili.
Art. 26
Fondo per lo sviluppo della metanizzazione in montagna
1. L'autorizzazione complessiva di spesa per Lire 8.189.000.000 disposta dall'art. 6 della LR 3 novembre 1984 n. 46 come modificato dall'art. 15 della LR 3 novembre 1986 n. 36 per il triennio 1986- 1988 è trasferita al triennio 1987- 1989 e grava per Lire 2.047.500.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 21060)
Art. 27
Interventi a favore della metanizzazione in montagna - Concessione della garanzia fidejussoria
1. Per gli interventi di cui all'art. 6 della LR 3 novembre 1984 n. 46, programmati con deliberazione del Consiglio regionale n. 3366 del 26 marzo 1985, modificata e integrata con deliberazione del Consiglio n. 855 del 23/ 7/ 1986, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Comuni e loro Consorzi.
2. Nel caso in cui, allo scadere dei termini previsti dal 5o comma dell'art. 6 della LR 3 novembre 1984 n. 46, i Comuni e loro Consorzi non abbiano raggiunto un attivo di gestione sufficiente a garantire parzialmente o integralmente il pagamento delle annualità dei mutui, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse direttamente ed irrevocabilmente a favore della Cassa depositi e prestiti entro sessanta giorni dalla notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero, dagli Enti inadempienti, delle somme pagate ai sensi del 2o comma del presente articolo.
4. Alle eventuali spese conseguenti alla gestione della garanzia fidejussoria si fa fronte con i fondi di cui al Cap 89340 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e successivi aventi la seguente denominazione " Fondo di garanzia per far fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria regionale a Comuni e loro Consorzi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per gli interventi di metanizzazione di cui all'rt. 6 della LR 3 novembre 1984 n. 46".
5. Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 12 della Legge 19 maggio 1976 n. 335 Sito esterno.
Art. 28
Trasferimento di autorizzazione di spesa (mezzi regionali)
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 22 della LR 28 aprile 1986, n. 10 è trasferita all'esercizio finanziario 1987. (Cap. 21100)
Art. 29
Cooperazione giovanile
1. Per la concessione di contributi alle cooperative o forme associative giovanili, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessi alla realizzazione di progetti di sviluppo, a norma della LR 27 luglio 1982, n 33, è disposta per l'esercizio 1987 un' autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 21160)
2. Per la concessione di contributi in conto capitale alle cooperative e forme associative per la realizzazione di investimenti previsti dai progetti relativi allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani, a norma della LR 27 luglio 1982, n. 33, è disposta, per l'esercizio 1987, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 440.000.000. (Cap. 21165)
Art. 30
Progetto qualificazione artigianato
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a disporre per l'esercizio 1987 le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per la realizzazione del " progetto di qualificazione dell'artigianato":
a) Cap. 21700 - Spese per un progetto di qualificazione dell'artigianato emiliano - romagnolo (art. 63 DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno)
Lire 100.000.000
b) Cap. 21705 - Revisione albo imprese artigiane (art. 9 Legge 25 luglio 1956 n. 860 Sito esterno) - Progetto per la qualificazione dell'artigianato
Lire 200.000.000.
Art. 31
Credito artigiano a medio termine Slittamento e riduzione di autorizzazioni di spesa
1. Per gli interventi in materia di credito artigiano a medio termine, previsti dalla LR 2 aprile 1973, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare i seguenti slittamenti e riduzioni alle aurotizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
a) contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine
1987: - Lire 1.000.000.000
1988: - Lire 500.000.000. (Cap. 21730)
Art. 32
Credito artigiano a medio termine
1. Per la concessione di contributi attualizzati a favore di imprese artigiane, per il credito a medio termine a norma della LR 2 aprile 1973 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 18 della LR 3 novembre 1986 n. 36 è modificata nel seguente modo:
1987: + Lire 100.000.000
1988: - Lire 200.000.000. (Cap. 21735)
Art. 33
Credito artigiano di esercizio
1. Per la concessione di contributi per il credito artigiano di esercizio di cui all'art. 10 della LR 10 gennaio 1973 n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 800.000.000 per l'esercizio 1987. (Cap. 21750)
Art. 34
Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia LR 27 gennaio 1987 n. 4
1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. a) dell' art. 20 della LR 3 novembre 1986 n. 36, è ridotta, per l'esercizio 1987, di Lire 800.000.000. (Cap. 21760)
Art. 35
Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti delle imprese artigiane
1. L'autorizzazione complessiva di spesa disposta dall' art. 21 della LR 3 novembre 1986 n. 36 è ridotta di Lire 100.000.000.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di Lire 2.900.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 21785)
Art. 36
Leasing imprese artigiane
1. Per l'erogazione di contributi in favore delle imprese artigiane, a parziale copertura del canone di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature a norma della LR 2 aprile 1982 n. 14, sono autorizzate le seguenti modificazioni ed integrazioni alle precedenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1987: + Lire 1.300.000.000
Esercizio 1988: - Lire 350.000.000. (Cap. 21787)
Art. 37
Innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane
1. Per promuovere l'applicazione e la diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche nellle imprese artigiane, a norma della LR 9 aprile 1985, n. 13, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare e modificare le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali nel modo seguente:
a) Contributi in conto interessi in forma attualizzata sui prestiti bancari contratti o da contrarre dalle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica ( LR 9 aprile 1985, n. 13)
Esercizio 1987: Lire 600.000.000
Esercizio 1988: Lire 300.000.000. (Cap. 21800)
b) Contributi in conto capitale alle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica( LR 9 aprile 1985, n. 13)
Esercizio 1987: Lire 1.500.000.000
Esercizio 1988: Lire 800.000.000. (Cap. 21805)
Art. 38
Qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani
1. Per gli interventi volti alla qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani a norma della LR 3 gennaio 1987, n. 1, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, nel biennio 1987- 1988, la somma complessiva di Lire 3.700.000.000 di cui Lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 21815)
Art. 39
Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro Consorzi per il credito all'artigianato - LR 27 gennaio 1986, n. 4
1. Per gli interventi previsti dalla LR 27 gennaio 1986, n. 4 " Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro Consorzi per il credito all'artigianato", la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali nel modo seguente:
a) Cap. 21935 - Contributo ordinario ai Consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia per la formazione del loro patrimonio sociale (art. 9 LR 27 gennaio 1986, n. 4)
Esercizio 1987: + Lire 400.000.000
b) Cap. 21940 - Contributo straordinario " una tantum" alle cooperative artigiane di garanzia che si associano ai Consorzi regionali di cui all'art. 9 della LR 27 gennaio 1986, n. 4 (art. 10 LR 27 gennaio 1986, n. 4)
Esercizio 1987: + Lire 100.000.000
Art. 40
Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane
1. L'autorizzazione complessiva di spesa disposta dalla lett. a) dell'art. 25 della LR 3 novembre 1986 n. 36 è ridotta di Lire 100.000.000.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di Lire 1.900.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 21955)
Art. 41
Revoca di autorizzazione di spesa
1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. b) dell' art. 24 della LR 3 novembre 1986 n. 36 è revocata. (Cap. 21990)
Art. 42
Attività di promozione economica fieristica
1. Per gli interventi previsti a norma della LR 4 luglio 1983 n. 21 " Attività di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche", la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali nel seguente modo:
a) Cap. 23500 - Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società consortili di piccole imprese e altri organismi (art. 2, lett. a), b), c), LR 4 luglio 1983 n. 21)
Esercizio 1987: L.1.350.000.000
b) Cap. 23510 - Contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero (art. 2, lett. d), LR 4 luglio 1983 n. 21)
Esercizio 1987: L.1.250.000.000
c) Cap. 23520 - Contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri( lett. e) dell' art. 2 della LR 4 luglio 1983 n. 21)
Esercizio 1987: L.200.000.000
Art. 43
Contributi alle aziende di promozione turistica
1. I contributi previsti dall'art. 3 della LR 12 marzo 1986, n. 6, per l'acquisto e la realizzazione di impianti tecnologici, finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica regionale, possono essere conessi anche alle aziende di promozione turistica, di cui alla LR 20 gennaio 1986, n. 2, fino al 100% della spesa ammissibile.
Art. 44
Interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica, a norma della LR 6 luglio 1984 n. 38, sono disposte le seguenti modificazioni ed integrazioni alle precedenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli o associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lett. a) e b), ed art. 5 lett. d) ed e), LR 14 marzo 1975 n. 16 e LR 6 luglio 1984 n. 38)
Esercizio 1987: Lire 8.613.953.000
Esercizio 1988: Lire 4.000.000.000
Esercizio 1989: Lire 5.000.000.000
b) Cap. 25660 - Contributi in conto ammortamento a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti pubblici di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3 lett. c) e d) ed art. 5 lett. a), b) e e c) LR 14 marzo 1975, n. 16; LR 23 giugno 1978 n. 19 e LR 6 luglio 1984 n. 38)
Esercizio 1987: - Lire 1.000.000.000.
Art. 45
Strumenti urbanistici
1. Per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla LR 9 gennaio 1985, n. 1, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in capitale per una spesa di Lire 211.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987. (Cap. 30550)
Art. 46
Conservazione e valorizzazione dei centri storici
1. L'autorizzazione di spesa disposta, per gli esercizi 1987 e 1988, dall'art. 31 della LR 3 novembre 1986 n. 36, è ridotta di Lire 6.000.000.000.
2. L'autorizzazione di spesa di Lire 1.075.000.000 disposta per l'esercizio 1986 è trasferita per Lire 800.000.000 all' esercizio finanziario 1987 e per Lire 275.000.000 all'esercizio 1988. (Cap. 30850)
Art. 47
Riduzioni e slittamento di autorizzazioni di spese finanziate con mezzi regionali
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi in conto interessi nel settore " Urbanistica ed edilizia" sono ridotte e slittate per i seguenti interventi negli importi a fianco di ciascuno indicato:
a) Cap. 32150 - Concessione di contributi annui costanti fino ad un massimo di otto annualità nella misura massima dell'8% sull'importo degli investimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione degli IACP a norma dell'art. 2 della LR 28 maggio 1975 n. 36. Riduzione di Lire 375.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987.
b) Cap. 32200 - Concessione di contributi annui costanti fino ad un massimo di otto annualità nella misura massima del 5% sull'importo degli investimenti programmati nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3 della LR 28 maggio 1975 n. 36. Riduzione di Lire 550.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987.
c) Cap. 32285 - Contributi in conto interessi per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata (LR 2 giugno 1980 n 46 - Titolo I - LR 30 agosto 1982 n. 40) Slittamento di Lire 10.000.000.000 all'esercizio 1988.
d) Cap. 32450 - Contributi annui costanti sui mutui contratti dai Comuni o loro Consorzi con bilancio deficitario per l'acquisizione delle aree espropriate ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esternoe Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno (art. 1, LR 23 gennaio 1973, n. 8 - LR 28 ottobre 1974, n. 48). Riduzione di Lire 38.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987.
e) Cap. 32500 - Contributi annui costanti su mutui contratti dai Comuni e loro Consorzi con bilancio deficitario per la urbanizzazione delle aree espropriate ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno (art. 2 LR 23 gennaio 1973, n. 8 - LR 28 ottobre 1974, n. 48). Riduzione di Lire 49.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987.
f) Cap. 33050 - Contributi constanti trentacinquennali a favore di Comuni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento e il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi( LR 24 gennaio 1975, n. 5). Riduzione di Lire 123.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987.
g) Cap. 33100 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni che costruiscono od ampliamno edifici destinati a proprie sedi (Legge 15 febbraio 1953), n. 184 Sito esterno - Legge 9 agosto 1954, n. 649 Sito esterno - Legge 19 luglio 1959, n. 550 Sito esterno - Legge 26 luglio 1971, n. 719 Sito esterno - LR 24 gennaio 1987.
h) Cap. 33150 - Contributi annui costanti a favore di Comuni minori in conto ammortamento di mutui contratti per il riattamento di edifici pubblici destinati ad attività civiche ed amministrative (LR 3 dicembre 1976 n. 51).
Riduzione di Lire 90.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987.
Slittamento di Lire 300.000.000 all'esercizio 1988.
Art. 48
Progettazione diga di Vetto
1. Per gli interventi di cui all'art. 24 della LR 16 novembre 1985 n. 23 è autorizzara la spesa di Lire 250.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 35705)
Art. 49
Acquedotto industriale imolese
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 250.000.000 disposta dall'art. 33 della LR 3 novembre 1986 n. 36, è trasferita all'esercizio 1987. (Cap. 35710)
Art. 50
Opere acquedottistiche
1. Per la concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni e loro Consorzi ai fini dell'esecuzione di opere acquedottistiche, a norma dell'art. 3 - 2o comma - della LR 15 novembre 1976 n. 47, l'autorizzazione complessiva di spesa disposta per il triennio 1986- 1988 dall'art. 34 della LR 3 novembre 1986 n. 36, e dal I comma dell'art. 41 della LR 28 aprile 1986 n. 10, è trasferita al triennio 1987- 1989 e grava per Lire 7.500.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 35720)
Art. 51
Completamento e aggiornamento piano regionale delle acque
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1986 dall'art. 36 della LR 3 novembre 1986, n. 36 è trasferita per Lire 500.000.000 all'esercizio 1987. (Cap. 35840)
2. Per le stesse finalità di cui all'art. 37 della LR 3 novembre 1986 n. 36 è disposta per il biennio 1987- 1988 l' ulteriore spesa di Lire 280.000.000 in ragione di Lire 80.000.000 per l'esercizio 1987 e di Lire 200.000.000 per l'esercizio 1988 (Cap. 35840)
Art. 52
Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1986 dall'art. 37 della LR 3 novembre 1986 n. 36, è trasferita per Lire 240.000.000 all'esercizio 1987 (Cap. 37150)
2. Per le stesse finalità di cui all'art. 37 della LR 3 novembre 1986 n. 36 è disposta per il triennio 1987- 1989 una ulteriore autorizzazione complessiva di spesa per Lire 2.330.000.000 di cui Lire 1.330.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 37150)
Art. 53
Smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi
1. L'autorizzazione complessiva di spesa disposta per il triennio 1986- 1988 dall'art. 39 della LR 3 novembre 1986 n. 36 e precedenti è soppressa. (Cap. 37335)
Art. 54
Pianificazione e incentivazione per smaltimento rifiuti LR 27 gennaio 1986 n. 6
1. Per la realizzazione di iniziative in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del DPR 10 settembre 1982 n. 915 Sito esterno, ed a norma della LR 27 gennaio 1986 n. 6, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Contributi a norma dell'art. 28 della LR 27/ 1/ 1986 n. 6 per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (Cap. 37336)
Esercizio 1987: Lire 670.000.000
Esercizio 1988: Lire 380.000.000
Esercizio 1989: Lire 200.000.000
b) Spese per le attività di pianificazione e di ricerca in materia di rifiuti (Cap. 37338)
Esercizio 1987: Lire 140.000.000
Esercizio 1988: Lire 70.000.000
c) Rimborso alle Province e al Comitato circondariale di Rimini delle spese sostenute per la pianificazione infraregionale in materia di rifiuti (art. 6 LR 27/ 1/ 1986, n. 6) (Cap. 37339)
Esercizio 1987: Lire 150.000.000
Esercizio 1988: Lire 350.000.000
Esercizio 1989: Lire 200.000.000
Art. 55
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 150.000.000 per l'esercizio 1987. (Cap. 38050)
2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata per l'esercizio 1987 la spesa di Lire 17.000.000. (Cap. 38070)
3. Per il pagamento delle spese per l'assicurazione contro gli infortuni delle guardie giurate nominate ai sensi dell' art. 14 della LR 24 gennaio 1977, n. 2 è autorizzata la spesa di Lire 25.000.000 per l'esercizio 1987. (Cap. 38075)
Art. 56
Interventi nelle aree del Delta del Po
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 45 della LR 28 aprile 1986 n. 10 e dall'art. 40 della LR 3 novembre 1986 n. 36 sono ridotte, per il biennio 1987- 1988, della somma complessiva di Lire 4.500.000.000 e sono conseguentemente ridefinite nei seguenti importi:
Esercizio 1987: Lire 5.729.000.000
Esercizio 1988: Lire 2.600.000.000
Esercizio 1989: Lire 1.171.000.000. (Cap. 38055)
Art. 57
Parchi naturali di interesse regionale
1. Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa disposta dall'art. 42 della LR 3 novembre 1986 è autorizzata per l'esercizio 1987 la spesa di Lire 1.900.000.000. (Cap. 38060)
2. Per le stesse finalità di cui all'art. 42 della LR 3 novembre 1986 n. 36 è autorizzata, per l'esercizio 1989, l'ulteriore spesa di Lire 800.000.000. (Cap. 38060)
Art. 58
Sistemazione rete viaria dei Comuni rivieraschi del Basso Ferrarese
1. Ai fini della promozione dello sviluppo socio - economico del Basso Ferrarese, ad integrazione e rifinanziamento degli interventi di cui alla lett. b) dell'art. 45 della LR 7 giugno 1982 n. 26 è autorizzata, per il biennio 1987- 1988, la spesa complessiva di Lire 4.500.000.000 di cui Lire 1.100.000.000 a carico dell'esercizio 1987, per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei Comuni rivieraschi del Basso Ferrarese per la sistemazione della rete viaria. (Cap. 38260)
Art. 59
Porti regionali
1. Per gli interventi previsto dalla LR 27 aprile 1976 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzate, per l'esercizio 1987, le seguenti spese:
a) Cap. 41250 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c) Legge regionale 9/ 3/ 1983 n. 11) Lire 550.000.000;
b) Cap. 41360 - Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a) Legge regionale 9/ 3/ 1983 n. 11) Lire 100.000000
Art. 60
Partecipazione Società " Idrovie " SpA"
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1986 dall'art. 3 della LR 12 luglio 1986 n. 21, è trasferita all' esercizio 1987. (Cap. 41973)
Art. 61
Piano regionale dei trasporti - Aggiornamento
1. Per l'aggiornamento dei dati informativi del piano regionale integrato dei trasporti predisposto a norma dell' art. 3 e seguenti della LR 1 dicembre 1979 n. 45 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata, per l'esercizio 1987, la spesa di Lire 300.000.000. (cap. 43020)
Art. 62
Pubblicizzazione servizi ex SpA TRA-RO
1. Per gli interventi di cui all'art. 52 della LR 28 aprile 1986 n. 10 è autorizzata, per l'esercizio 1987, l'ulteriore spesa di Lire 85.000.000. (Cap. 43220)
Art. 63
Acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di linea per persone
1. Per l'acquisto diretto di veicoli destinati al trasporto pubblico di linea per persone e da assegnare in uso alle imprese pubbliche e private esercenti il servizio, a norme del punto 2 del 1o comma dell'art. 38 della LR 1 dicembre 1979 n. 45, è autorizzata per l'esercizio 1987 la spesa di Lire 550.000.000. (Cap. 43230)
Art. 64
Studi e progettazioni relativi ad opere di sistemi di trasporto su ferro
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1986 dall'art. 54 della LR 28 aprile 1986 n. 10 è ridotta di Lire 500.000.000 ed è trasferita per la restante somma di Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1987. (Cap. 43650)
Art. 65
Collegamento stradale cispadano
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1986 dall'art. 55 della LR 28 aprile 1986 n. 10, è trasferita per Lire 50.000.000 all'esercizio 1987. (Cap. 45100)
Art. 66
Opere stradali di competenza di Comuni, Province e loro Consorzi
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi a norma dell'art 18 lett. b) della LR 8 marzo 1976 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotte di Lire 700.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987. (Cap. 45200)
Art. 67
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal DL 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno è autorizzata, a carico dell'esercizio 1989, la spesa di Lire 2.000.000.000. (Cap. 48050)
Art. 68
Criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale per il 1987
1. Sono confermati, per l'esercizio 1987, i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale fra le Unità sanitarie locali previsti dall'art. 62 della LR 28 aprile 1986, n. 10.
Art. 69
Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione
1. Ai sensi dell'art. 27, 5o comma, della Legge 27 dicembre 1983 n. 730 Sito esterno per l'esercizio 1987 la quota del Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione è determinata, sentito il parere delle Unità sanitarie locali, in Lire 3.600.000.000 e viene utilizzata per fare fronte alle seguenti esigenze di rilievo regionale nell'ambito dei compiti relativi a:
- attività di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi della LR 25 marzo 1983, n. 12: Lire 1.900.000.000
- attività di consulenza a favore delle Unità sanitarie locali per la sperimentazione di sistemi di gestione nei settori del controllo di gestione, delle revisioni delle procedure organizzative, del personale, dei sistemi di valutazione e di informatizzazione: Lire 800.000.000
- altri interventi di rilievo regionale: Lire 200.000.000
- costituzione di un primo stralcio della realizzazione della rete di informatizzazione: Lire 700.000.000. (Cap. 51720)
Art. 70
Fondo socio - assistenziale regionale
1. Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa disposta dall'art. 46 della LR 3 novembre 1986 n. 36, è autorizzata per l'esercizio 1987 la spesa di Lire 4.000.000.000. (Cap. 57200)
Art. 71
Attivazione di strutture socio - assistenziali
1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, enti assistenziali pubblici e privati e alle associazioni di volontariato, per l'attivazione di strutture socio - assistenziali a norma della LR 9 maggio 1983 n. 15, le autorizzazioni di spesa, già disposte da precedenti leggi regionali, sono trasferite per Lire 3.800.000.000 all'esercizio 1987 e per Lire 695.000.000 all'esercizio 1988. (Cap. 57650)
Art. 72
Trasformazione e istituzione di " Case protette"
1. Le autorizzazioni di spesa già disposte da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi in conto capitale per la trasformazione in case protette delle case di riposo o per l'istituzione di case protette, a norma della LR 1 settembre 1979 n. 30, sono trasferite per Lire 1.408.000.000 all'esercizio 1987. (Cap. 60220)
Art. 73
Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
1. Per i fini di cui alla LR 10 novembre 1977 n. 43 " Contributo all'Orchestra sinfonica dell'Emilia - Romagna Arturo Toscanini" sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1987: + Lire 950.000.000
Esercizio 1988: + Lire 2.500.000.000. (Cap. 70600)
Art. 74
Fondo regionale biblioteche
1. Per gli interventi previsti dalla LR 27 dicembre 1983 n. 42 è autorizzata per l'esercizio 1987 la spesa di Lire 1.250.000.000 a valere sul " Fondo unico regionale legge sulle bilbioteche - Spese correnti". (Cap. 70755)
2. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. b) dell' art. 49 della LR 6 novembre 1986 n. 36 per l'esercizio 1987, è slittata per Lire 2.232.960.000 all'esercizio 1988. (Cap. 70760)
Art. 75
Ripiano della quota regionale della perdita della gestione del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna SOGEPACO SpA
1. La Regione Emilia - Romagna, nella qualità di socio della SpA SOGEPACO, ai sensi dell'art. 1 della LR 21 aprile 1974, n. 41, è autorizzata, in proporzione alla quota azionaria di sua proprietà a ripianare le perdite economiche accertate in sede di approvazione del Bilancio consuntivo 1984 da parte dell'Assemblea dei soci, per un importo di Lire 7.254.656 corrispondente alla quota di competenza. (Cap. 71650)
Art. 76
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 51 della LR 3 novembre 1986 n. 36 per l'esercizio 1986 è trasferita per Lire 658.600.000 all'esercizio finanziario 1987. (Cap. 73060)
Art. 77
Edilizia residenziale universitaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio 1986 da precedenti leggi regionali per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della LR 8 settembre 1981 n. 36 sono trasferite per Lire 700.000.000 all'esercizio 1987.
2. Nel biennio 1987- 1988 è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 2.000.000.000 di cui Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1987, per gli interventi di cui alla LR 10 novembre 1986 n. 40 (Cap. 73135)
Art. 78
Partecipazione all'associazione " ASSO - DIOIKEMA"
1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della LR 23 ottobre 1986 n. 34 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di Lire 300.000.000 (Cap. 75115)
Art. 79
Procedure di erogazione nel settore della Formazione professionale
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare le spese per le attività di formazione professionale, gestite direttamente dalla Regione, di cui alla LR 24 luglio 1979 n. 19 e successive modificazioni, alla LR 15 novembre 1983 n. 40 e alla LR 27 gennaio 1986 n. 3 anche mediante aperture di credito a favore dei responsabili delle strutture individuate con la LR 18 agosto 1984 n. 44, i quali agiranno in qualità di funzionari delegati a norma degli artt. 66, 67 e 68 della LR 6 luglio 1977 n. 31 per la disciplina della contabilità regionale.
Art. 80
Strutture formativo - professionali
1. Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, nell'ambito delle autorizzazioni complessive di spesa disposte dalle lett. a) e b) dell'art. 52 della L.R. 3 novembre 1986 n. 36, sono autorizzate per l'esercizio 1987 le seguenti spese:
a) spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale Cap. 75290: Lire 3.000.000.000
b) contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni Cap. 75295: Lire 890.000.000
Art. 81
L.R. 25 agosto 1986 n. 30 - art. 9 - comma 4° - Modificazioni
1. All'art. 9 - comma 4o - della L.R. 25 agosto 1986 n. 30 la parola " investimenti " è sostituita con la parola " interventi ".
Art. 82
Fissazione dei livelli massimi di finanziamento e indicazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento L.R. 25 agosto 1986 n. 30
1. Ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977 n. 31 sono fissati i seguenti limiti massimi, rispetto al costo totale riconosciuto ammissibile dalla Regione, per i contributi regionali da concedere ai sensi della LR 25 agosto 1986 n. 30:
a) contributi in conto interessi (art. 5, 1° comma, lettera a)
- il contributo massimo resta fissato nella somma necessaria ad abbattere il tasso praticato dall'Istituto mutuante fino ad un massimo di punti 4
b) contributi in conto capitale (art. 5, 1o comma, lettere a) e b):
- a favore di soggetti pubblici 35%
- a favore di soggetti privati 50%
c) contributi " una tantum" (art. 5, 2o comma) 50%
d) contributi all'associazionismo (art. 6, 1o comma, lettere a) e b) 50%
e) contributi all'associazionismo (art. 6, 1o comma, lettera c) 70%
2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, 1o comma, della LR 25 agosto 1986 n. 30 dovranno essere presentate entro il termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. Ai fini dell'inserimento delle domande ritenute ammissibili, nella graduatoria finale, a richiesta dell'Assessorato competente, dovranno essere presentati i progetti definitivi entro sessanta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, 2o comma, della LR 25 agosto 1986 n. 30 dovranno essere presentate entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
4. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6, 1° comma, della LR 25 agosto 1986 n. 30 dovranno essere presentate entro il termine di giorni cinquanta dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Art. 83
Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero
1. Per la concessione di contributi in conto interessi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, a norma della L.R. 25 agosto 1986 n. 30, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare le seguenti somme:
a) Cap. 78737: limite d' impegno di Lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987. Limite d' impegno di Lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1988
b) Cap. 78740: limite d' impegno di Lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987. Limite d' impegno di Lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1988.
Art. 84
Gestione delle spese da parte del Comitato circondariale di Rimini
1. Per la gestione dei fondi assegnati al Comitato circondariale di Rimini si applicano le norme di cui agli artt. 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernenti la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
Art. 85
Modifiche ed autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 51, 13° comma, della L.R. 28 maggio 1984 n. 25 e successive modificazioni a favore del Cap. 86998 " Fondo regionale per l'incentivazione della realizzazione di infrastrutture di rilevanza regionale - Contributi in conto interessi" sono ridotte di Lire 1.200.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1987.
Art. 86
Oneri di preammortamento relativi a mutui integrativi contratti dalle Comunità montane Reg. CEE 269/ 1979 Programma speciale 1/ 2.2/ 80 - Seconda parte
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a provvedere al finanziamento dei maggiori oneri di preammortamento venutisi a determinare sui mutui integrativi contratti dalle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di forestazione ammessi ai benefici del regolamento CEE 269/ 1979 ed assistiti dal contributo regionale in conto interessi ai sensi dell'art. 35 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, programma speciale 1/ 2.2/ 80 - Seconda parte, per effetto del prolungamento del periodo di preammortamento oltre le due annualità di norma coperte dal contributo regionale.
2. I maggiori oneri di preammortamento riguardano la parte relativa al contributo regionale in conto interessi non liquidata dalla Regione in quanto causata dal predetto prolungamento, nonchè la differenza fra i tassi effettivamente applicati tempo per tempo durante il periodo di preammortamento ed i tassi riconosciuti dalla Regione con riferimento alle date dei contratti definitivi di mutuo.
3. La Ragioneria regionale è autorizzata ad operare d' ufficio le necessarie eventuali regolarizzazioni contabili.
Art. 87
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte a norma dell'art. 5, 2o comma, della LR di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1987- 1989 - stato di previsione dell' entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 88
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai snesi e per gli effetti degli artt. 127, 2o comma della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 maggio 1987

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