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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1987, n. 24

NORME PER LA GESTIONE DEL FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 17 luglio 1987

Art. 1
Pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo
1.
All'art. 2 della LR 22 gennaio 1973, n. 6, integralmente sostituito dall'art. 2 della LR 19 aprile 1975, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo:
"Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico - attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
All'inizio di ogni legislatura - ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione " una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo.
Per la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo è ripianato con contribuzione " una tantum" da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.
Il relativo stanziamento è iscritto a bilancio nell'apposito capitolo 00100 ricompreso fra le spese per il Consiglio regionale, relativo alle "Indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale".
Le norme di cui ai commi quarto, quinto, sesto e settimo restano in vigore fino alla emanazione della legge quadro nazionale che regolerà la materia."

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