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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1987, n. 24

NORME PER LA GESTIONE DEL FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 17 luglio 1987

Art. 2
Aumento di contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali
1. La misura dei contributi obbligatori di cui all'art. 3 della LR 22 gennaio 1973, n. 6 è elevata al 22% dell'indennità mensile lorda del Consigliere. Sono abrogati l'art. 12, primo comma, della LR 19 settembre 1983, n. 36 nonchè l'art. 6 della LR 20 settembre 1983, n. 37.

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