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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1987, n. 24

NORME PER LA GESTIONE DEL FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 17 luglio 1987

Art. 3
Nuove misure dell'assegno vitalizio
1.
L'art. 1, terzo comma, della LR 19 settembre 1983 n. 36, è sostituito come segue:
"La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di contribuzione, secondo la seguente tabella: Accanto agli anni di contribuzione è indicata la percentuale sull'indennità mensile lorda 5 30% 6 33% 7 36% 8 39% 9 42% 10 45% 11 48% 12 51% 13 54% 14 57% 15 e oltre 60%

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