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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1987, n. 24

NORME PER LA GESTIONE DEL FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 17 luglio 1987

Art. 4
Nuove misure dell'assegno vitalizio anticipato
1.
L'art. 2, secondo comma, della LR 19 settembre 1983, n. 36 è sostituito come segue:
"In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio riportate nell'art. 1, terzo comma, della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di anticipazione, come segue: Accanto all'età di pensionamento è indicato il coefficiente di riduzione 55 0,7604 56 0,8016 57 0,8460 58 0,8936 59 0,9448

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