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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1987, n. 24

NORME PER LA GESTIONE DEL FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 17 luglio 1987

Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, da prevedere per l'anno 1987 in Lire 50.000.000 (cinquantamilioni), si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 00100 " Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale" iscritto nel bilancio di previsione 1987, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Per gli esercizi successivi al 1987 sarà la legge di bilancio a stabilire per ciascun anno l'entità della relativa spesa, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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