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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1987, n. 24

NORME PER LA GESTIONE DEL FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 17 luglio 1987

INDICE

Art. 1 Pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo
Art. 2 - Aumento di contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali
Art. 3 - Nuove misure dell'assegno vitalizio
Art. 4 - Nuove misure dell'assegno vitalizio anticipato
Art. 5 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo
1.
All'art. 2 della LR 22 gennaio 1973, n. 6, integralmente sostituito dall'art. 2 della LR 19 aprile 1975, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo:
"Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico - attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
All'inizio di ogni legislatura - ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione " una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo.
Per la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo è ripianato con contribuzione " una tantum" da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.
Il relativo stanziamento è iscritto a bilancio nell'apposito capitolo 00100 ricompreso fra le spese per il Consiglio regionale, relativo alle "Indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale".
Le norme di cui ai commi quarto, quinto, sesto e settimo restano in vigore fino alla emanazione della legge quadro nazionale che regolerà la materia."
Art. 2
Aumento di contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali
1. La misura dei contributi obbligatori di cui all'art. 3 della LR 22 gennaio 1973, n. 6 è elevata al 22% dell'indennità mensile lorda del Consigliere. Sono abrogati l'art. 12, primo comma, della LR 19 settembre 1983, n. 36 nonchè l'art. 6 della LR 20 settembre 1983, n. 37.
Art. 3
Nuove misure dell'assegno vitalizio
1.
L'art. 1, terzo comma, della LR 19 settembre 1983 n. 36, è sostituito come segue:
"La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di contribuzione, secondo la seguente tabella: Accanto agli anni di contribuzione è indicata la percentuale sull'indennità mensile lorda 5 30% 6 33% 7 36% 8 39% 9 42% 10 45% 11 48% 12 51% 13 54% 14 57% 15 e oltre 60%
Art. 4
Nuove misure dell'assegno vitalizio anticipato
1.
L'art. 2, secondo comma, della LR 19 settembre 1983, n. 36 è sostituito come segue:
"In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio riportate nell'art. 1, terzo comma, della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di anticipazione, come segue: Accanto all'età di pensionamento è indicato il coefficiente di riduzione 55 0,7604 56 0,8016 57 0,8460 58 0,8936 59 0,9448
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, da prevedere per l'anno 1987 in Lire 50.000.000 (cinquantamilioni), si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 00100 " Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale" iscritto nel bilancio di previsione 1987, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Per gli esercizi successivi al 1987 sarà la legge di bilancio a stabilire per ciascun anno l'entità della relativa spesa, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 luglio 1987

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