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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1987, n. 26

INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1987

Art. 2
Interventi regionali
1. La Regione concorre alla qualificazione delle stazioni di cui sopra mediante contributi per gli interventi riguardanti:
a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e relativi piazzali e strade di servizio mediante interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti;
b) le revisioni generali e speciali degli impianti a fune come da decreto del Ministero dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23, nonchè altri interventi straordinari di rimodernamento concernenti impianti, attrezzature e immobili.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, alla ripartizione dei finanziamenti tra i settori d' intervento.
3. Restano fermi gli interventi regionali previsti dalla LR 6 luglio 1984, n. 38, sulla programmazione ed il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento dell'offerta turistica emiliano - romagnola.

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