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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1987, n. 26

INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1987

Art. 3
Interventi per la sistemazione ambientale
1. I contributi previsti dalla lett. a) del primo comma dell'art. 2 verranno erogati sulla base del consuntivo dei lavori comprendente:
a) una relazione tecnico - descrittiva che illustri lo stato di fatto antecedente ai lavori, il tipo di lavori eseguiti ed i risultati conseguiti e conseguibili;
b) le previste autorizzazioni degli uffici regionali competenti;
c) le fatture attestanti le spese sostenute;
d) la certificazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dai predetti uffici.
2. Il contributo, non superiore al 50% della spesa ammissibile, verrà erogato in due rate, di cui la prima pari al 75% del contributo, all'atto della concessione e la seconda a seguito di verifica da compiersi non prima di 10 mesi dal termine dei lavori.
3. Per gli interventi del presente articolo, così come per quelli di cui al successivo art. 4, si riconoscono ammissibili a contributo per mano d' opera le ore di lavoro come risultano dal listino - paga vistato dal direttore dei lavori.

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