LEGGE REGIONALE 24 agosto 1987, n. 26
INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1987
Art. 4
Interventi per le revisioni generali, per le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili
1. I contributi per revisioni e interventi straordinari previsti dalla lett. b) del primo comma dell'art. 2 vengono concessi nella misura massima del 70% della spesa ammissibile.
2. Essi vengono erogati in un' unica soluzione sulla base del consuntivo dei lavori comprendente:
a) una relazione tecnico - descrittiva compilata dal direttore dell'impianto;
b) le fatture attestanti le spese sostenute;
c) l'esito delle verifiche di funzionalità dei lavori eseguiti.
3. Sono ammessi al contributo gli interventi realizzati dopo l'1 gennaio 1985, limitatamente alle revisioni di cui al DM n. 23 del 2 gennaio 1985.