LEGGE REGIONALE 24 agosto 1987, n. 26
INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1987
Art. 6
Modalità dell'erogazione dei contributi
1. Le domande di contributo sono presentate alla Regione, per il tramite delle Comunità montane di appartenenza, dai proprietari o dai gestori di impianti a fune o di una stazione sciistica.
2. In caso di gestione associata o consortile, le domande dovranno essere presentate dalla società o ente di gestione.
3. Alla domanda sarà allegata la documentazione relativa ai requisiti per l'ammissione a contributo nonchè una relazione contenente il programma di esercizio dell'impianto.
4. Le domande sono presentate entro il 30 ottobre di ogni anno. Le domande pervenute fuori termine non sono prese in considerazione.
5. Le Comunità montane provvedono all'istruzione delle domande ad esse pervenute e le trasmettono alla Giunta reigonale entro 30 giorni.
6. La Giunta regionale compone un quadro organico delle richieste e delibera la concessione dei contributi.