LEGGE REGIONALE 24 agosto 1987, n. 26
INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1987
Art. 7
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che verrà dotato dei necessari finanziamenti con apposite specifiche autorizzazioni di spesa, che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale prevista dall'art 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.