LEGGE REGIONALE 24 agosto 1987, n. 26
INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 27 agosto 1987
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Interventi regionali
Art. 3 - Interventi per la sistemazione ambientale
Art. 4 - Interventi per le revisioni generali, per le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili
Art. 5 - Accertamenti e perizie
Art. 6 - Modalità dell'erogazione dei contributi
Art. 7 - Disposizione finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia - Romagna programma interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche al fine di favorire l'ampliamento della stagione turistica e lo sviluppo del turismo appenninico bistagionale nel quadro delle attribuzioni regionali in tema di impianti ed opere complementari all'attività turistica di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n 616 , sul completamento dell'ordinamento regionale, e in considerazione delle proprie competenze in materia di trasporti a fune di cui all'art. 84 del medesimo testo normativo.
Art. 2
Interventi regionali
1. La Regione concorre alla qualificazione delle stazioni di cui sopra mediante contributi per gli interventi riguardanti:
a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e relativi piazzali e strade di servizio mediante interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti;
b) le revisioni generali e speciali degli impianti a fune come da decreto del Ministero dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23, nonchè altri interventi straordinari di rimodernamento concernenti impianti, attrezzature e immobili.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, alla ripartizione dei finanziamenti tra i settori d' intervento.
3. Restano fermi gli interventi regionali previsti dalla LR 6 luglio 1984, n. 38, sulla programmazione ed il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento dell'offerta turistica emiliano - romagnola.
Art. 3
Interventi per la sistemazione ambientale
1. I contributi previsti dalla lett. a) del primo comma dell'art. 2 verranno erogati sulla base del consuntivo dei lavori comprendente:
a) una relazione tecnico - descrittiva che illustri lo stato di fatto antecedente ai lavori, il tipo di lavori eseguiti ed i risultati conseguiti e conseguibili;
b) le previste autorizzazioni degli uffici regionali competenti;
c) le fatture attestanti le spese sostenute;
d) la certificazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dai predetti uffici.
2. Il contributo, non superiore al 50% della spesa ammissibile, verrà erogato in due rate, di cui la prima pari al 75% del contributo, all'atto della concessione e la seconda a seguito di verifica da compiersi non prima di 10 mesi dal termine dei lavori.
3. Per gli interventi del presente articolo, così come per quelli di cui al successivo art. 4, si riconoscono ammissibili a contributo per mano d' opera le ore di lavoro come risultano dal listino - paga vistato dal direttore dei lavori.
Art. 4
Interventi per le revisioni generali, per le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili
1. I contributi per revisioni e interventi straordinari previsti dalla lett. b) del primo comma dell'art. 2 vengono concessi nella misura massima del 70% della spesa ammissibile.
2. Essi vengono erogati in un' unica soluzione sulla base del consuntivo dei lavori comprendente:
a) una relazione tecnico - descrittiva compilata dal direttore dell'impianto;
b) le fatture attestanti le spese sostenute;
c) l'esito delle verifiche di funzionalità dei lavori eseguiti.
3. Sono ammessi al contributo gli interventi realizzati dopo l'1 gennaio 1985, limitatamente alle revisioni di cui al DM n. 23 del 2 gennaio 1985.
Art. 5
Accertamenti e perizie
1. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le perizie necessarie ai fini dell'erogazione dei contributi saranno eseguiti dagli uffici regionali, che potranno avvalersi delle strutture delle Comunità montane ai sensi del terzo comma dell'art. 118 Cost.
Art. 6
Modalità dell'erogazione dei contributi
1. Le domande di contributo sono presentate alla Regione, per il tramite delle Comunità montane di appartenenza, dai proprietari o dai gestori di impianti a fune o di una stazione sciistica.
2. In caso di gestione associata o consortile, le domande dovranno essere presentate dalla società o ente di gestione.
3. Alla domanda sarà allegata la documentazione relativa ai requisiti per l'ammissione a contributo nonchè una relazione contenente il programma di esercizio dell'impianto.
4. Le domande sono presentate entro il 30 ottobre di ogni anno. Le domande pervenute fuori termine non sono prese in considerazione.
5. Le Comunità montane provvedono all'istruzione delle domande ad esse pervenute e le trasmettono alla Giunta reigonale entro 30 giorni.
6. La Giunta regionale compone un quadro organico delle richieste e delibera la concessione dei contributi.
Art. 7
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio regionale che verrà dotato dei necessari finanziamenti con apposite specifiche autorizzazioni di spesa, che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale prevista dall'art 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.