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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Art. 3
Servizi
1. La Regione promuove servizi di informazione, di orientamento e di assistenza tecnica diretti all'incremento dell'occupazione giovanile e alla creazione e al primo sviluppo di nuove imprese costituite da giovani, prestando particolare attenzione allo sviluppo di imprenditorialità femminile.
2. A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con le associazioni regionali degli imprenditori e con quelle associazioni, enti pubblici o privati e istituzioni locali, che svolgono, con comprovata qualificazione e senza fini di lucro, attività di promozione e di sostegno di nuove imprenditorialità, a mezzo delle quali viene determinata la natura dei servizi previsti dal primo comma.

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