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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Art. 5
Spese ammesse a contributo Regolamento di attuazione
1. Gli incentivi concessi dalla Regione a norma dell'art. 4 consistono in contributi agli investimenti ed alle spese di avviamento.
2. Detti contributi possono coprire al massimo il settanta per cento delle spese sostenute per gli investimenti e l'avviamento e non possono superare, in ogni caso, l'importo di cento milioni.
3. I contributi per le spese di avviamento vengono erogati in un' unica soluzione al momento dell'approvazione del progetto. I contributi agli investimenti vengono erogati in tre anni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

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