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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Art. 6
Destinatari e oggetto degli incentivi
1. La Regione incentiva, nelle forme previste dall'art. 7, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro costituite nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 14 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali, e che presentino valide prospettive di inserimento e di sviluppo nella realtà produttiva dell'economia regionale.
2. Le cooperative di cui al primo comma devono avere sede legale e produttiva nel territorio della regione Emilia - Romagna.

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