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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Art. 7
Attività e servizi ammessi a contributi regionali
1. La Regione concede contributi per la preparazione e la definizione di progetti di fattibilità, concernenti la possibilità di sviluppo produttivo e finanziario delle cooperative previste dall'art. 6.
2. I contributi non possono superare il settanta per cento del costo dei progetti e, in ogni caso, non possono superare l'importo massimo di cinquanta milioni.
3. La Regione concede altresì contributi per l'acquisto di servizi di assistenza tecnica e di consulenza finanziaria alle cooperative previste dall'art. 6, per un periodo di due anni dall'inizio dell'attività.
4. I contributi non possono superare il settanta per cento del costo dei servizi e, in ogni caso, non possono superare l'importo massimo di cinquanta milioni annui.

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