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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Art. 8
Competenze della Giunta regionale
1. L'approvazione dei progetti e l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono di competenza della Giunta regionale che provvede, sentita la Commissione consiliare competente per materia, e, per quanto riguarda tutti gli interventi a favore di imprese cooperative, la Consulta regionale della cooperazione prevista dall'art. 2 della LR 17 marzo 1980, n. 17, concernente la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. La Giunta provvede ad inviare ai Comuni e alle Province informazioni sui progetti approvati provenienti dai territori di competenza, al fine di agevolare il coordinamento degli interventi posti in essere ai vari livelli istituzionali.

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