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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione Emilia - Romagna con la presente legge intende favorire l'occupazione, in particolare giovanile, attraverso specifici interventi che realizzino gli obiettivi dell'art. 3 del proprio statuto, in armonia con i valori posti a fondamento dell'art. 45 della Costituzione Sito esterno.
Art. 2
Strumenti di intervento
1. Al fine di realizzare gli obiettivi posti dall'art. 1, la Regione:
a) adotta provvedimenti per incentivare la creazione, lo sviluppo e il sostegno di cooperative, di forme associative, di imprese artigiane e di altre imprese (ditte individuali o società di persone), costituite da giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, ovvero di cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in stato di crisi;
b) interviene altresì ad incentivare nuove opportunità di lavoro e di formazione professionale;
c) sostiene la progettazione di azioni positive e la realizzazione di strumenti per le pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro;
d) favorisce la progettazione di nuove modalità di occupazione, anche attraverso l'individuazione di strumenti innovativi, in favore delle fasce deboli o marginali o a rischio d' emarginazione.
2. Per forme associative, secondo il disposto della lett. a) del primo comma, devono intendersi i consorzi di società cooperative, le imprese artigiane in forma societaria, i consorzi e le società consortili tra imprese artigiane costituiti secondo la legislazione vigente e i consorzi misti tra imprese artigiane e piccole e medie imprese costituiti ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, concernente la legge - quadro per l'artigianato.
3. Le imprese oggetto degli interventi previsti dalla presente legge devono operare nei settori produttivi di competenza regionale.

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