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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Titolo III
INCENTIVI PER PROGETTI DI SVILUPPO E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI COOPERATIVE FORMATE DA LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI
Art. 6
Destinatari e oggetto degli incentivi
1. La Regione incentiva, nelle forme previste dall'art. 7, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro costituite nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 14 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali, e che presentino valide prospettive di inserimento e di sviluppo nella realtà produttiva dell'economia regionale.
2. Le cooperative di cui al primo comma devono avere sede legale e produttiva nel territorio della regione Emilia - Romagna.
Art. 7
Attività e servizi ammessi a contributi regionali
1. La Regione concede contributi per la preparazione e la definizione di progetti di fattibilità, concernenti la possibilità di sviluppo produttivo e finanziario delle cooperative previste dall'art. 6.
2. I contributi non possono superare il settanta per cento del costo dei progetti e, in ogni caso, non possono superare l'importo massimo di cinquanta milioni.
3. La Regione concede altresì contributi per l'acquisto di servizi di assistenza tecnica e di consulenza finanziaria alle cooperative previste dall'art. 6, per un periodo di due anni dall'inizio dell'attività.
4. I contributi non possono superare il settanta per cento del costo dei servizi e, in ogni caso, non possono superare l'importo massimo di cinquanta milioni annui.

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