Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Titolo IV
APPROVAZIONE DEI PROGETTI E AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
Art. 8
Competenze della Giunta regionale
1. L'approvazione dei progetti e l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono di competenza della Giunta regionale che provvede, sentita la Commissione consiliare competente per materia, e, per quanto riguarda tutti gli interventi a favore di imprese cooperative, la Consulta regionale della cooperazione prevista dall'art. 2 della LR 17 marzo 1980, n. 17, concernente la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. La Giunta provvede ad inviare ai Comuni e alle Province informazioni sui progetti approvati provenienti dai territori di competenza, al fine di agevolare il coordinamento degli interventi posti in essere ai vari livelli istituzionali.
Art. 9
Istituzione del nucleo di valutazione dei progetti
1. La Giunta regionale, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla presente legge, si avvale di un nucleo di valutazione, istituito presso l'Assessorato Industria Artigianato e Cooperazione, a cui è affidato il compito di analizzare e di valutare i progetti, di avanzare proposte in ordine alle graduatorie dei progetti stessi ed all'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, nonchè in ordine all'importo dei contributi stessi.
2. Il nucleo di valutazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) da tre funzionari regionali o di enti, società e aziende dipendenti dalla Regione;
b) da quattro esperti dotati di specifica e documentata esperienza in materia di analisi dei progetti, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
3. Il nucleo di valutazione provvede, in particolare, a:
a) accertare l'attendibilità delle informazioni contenute nei progetti previsti dal quinto comma dell'art. 4, nonchè dei dati forniti con le relazioni previste dal sesto comma dello stesso art. 4;
b) valutare, sulla base di quanto disposto all'art. 4, il possesso delle caratteristiche richieste e proporre alla Giunta regionale l'ordine di priorità dei progetti da ammettere ai contributi;
c) proporre alla Giunta regionale l'elenco dei progetti da ammettere agli incentivi;
d) proporre alla Giunta l'ammontare degli importi dei contributi da concedere;
e) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati e sull'attività svolta, contenente anche un parere di conferma o di modifica dell'ordine di priorità previsto dalla precedente lett. b;
f) proporre alla Giunta regionale l'eventuale stipula di convenzioni con enti o centri di servizio regionali per la fornitura di assistenza tecnica alla realizzazione dei progetti approvati;
g) accertare che le cooperative di cui all'art. 6 possiedano i requisiti richiesti per l'ammissione ai contributi previsti all'art. 7.
4. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attività nel rispetto di apposite direttive impartite dalla Giunta regionale.

Espandi Indice