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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Titolo V
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Art. 10
Azioni positive e strumenti per le pari opportunità
1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di parità di cui alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Sito esterno, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la Regione promuove, anche in rapporto con le Amministrazioni provinciali e il Circondario di Rimini, la progettazione di azioni positive dirette a:
a) eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale e nella vita lavorativa;
b) sviluppare l'occupazione mista;
c) incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività nei settori della vita lavorativa a tutti i livelli nei quali sono sottorappresentante.
2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione regionale per la realizzazione della parità, emana apposite direttive a mezzo delle quali definisce entità, modalità e strumenti per il sostegno delle azioni positive, anche attraverso l'utilizzo finalizzato e integrato delle proprie competenze in materia di orientamento e formazione professionale.

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