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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Titolo VI
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'OCCUPAZIONE
Art. 11
Programma di intervento di area
1. La Regione promuove lo sviluppo economico ed occupazionale nelle aree interessate da particolari problemi occupazionali e produttivi, mediante l'adozione di programmi di intervento d' area.
2. Con tali programmi la Regione, sentite le Amministrazioni provinciali, il Circondario di Rimini, i Comuni e le Comunità montane interessati, definisce interventi specifici nei settori di propria competenza e li coordina con quelli dello Stato e degli Enti locali.
3. La Regione partecipa altresì alla realizzazione di progetti, aventi le medesime finalità, predisposti a livello locale da altri soggetti pubblici o privati.
4. I programmi individuano altresì risorse, mezzi e strumenti per la loro concreta attuazione, ivi comprese le eventuali intese con gli organi e gli enti che gestiscono interventi in materia di sviluppo economico.
Art. 12
Servizi di orientamento e incentivi per processi di mobilità
1. A norma della LR 24 luglio 1979, n. 19, concernente il riordino della formazione alle professioni, e della LR 25 gennaio 1983, n. 6, concernente il diritto allo studio, la Regione, nelle aree territoriali definite con apposita delibera, promuove interventi e predispone servizi al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e di sostenere l'occupazione. Per l'impostazione, la progettazione e la sperimentazione di tali interventi e servizi la Regione si avvale dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ai sensi della LR 15 novembre 1983, n. 40. In ottemperanza alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno, concernente le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, le attività sopra previste saranno coordinate con quelle degli organi pubblici, centrali e periferici, competenti in materia, come previsto dall'art. 24 della citata Legge n. 56. Sarà compito della Regione ricercare la collaborazione degli altri soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro.
2. In tali aree la Regione formula programmi integrati di formazione e lavoro di lavoratori con esigenze di riqualificazione o riconversione professionale. Il programma assicura servizi di informazione previsionale a favore degli operatori economici e sindacali, mediante le strutture di cui al primo comma e favorisce il riequilibrio occupazionale fra i due sessi o comunque una loro rappresentanza proporzionale alla composizione della manodopera interessata.
3. Allo scopo di incentivare una ripresa occupazionale orientata, la Regione concede alle imprese operanti nelle aree suddette un contributo per spese di riqualificazione fino a cinque milioni per ogni assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore da almeno un anno, inseriti in elenchi di mobilità concordati fra le parti sociali. Fino alla completa attuazione di quanto disposto dalla Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno, per quanto riguarda l'agenzia per l'impiego, gli Osservatori provinciali sul mercato del lavoro forniscono alle parti sociali, operando in coerenza con quanto disposto dalla citata Legge n. 56/ 1987 Sito esterno, un supporto tecnico per la redazione di tali elenchi e ne favoriscono la diffusione presso le realtà economico - produttive operanti nell'area.
4. L'erogazione del contributo viene disposta al termine del periodo di riprofessionalizzazione, che non può avere durata inferiore a dodici mesi.
5. La Giunta dispone la revoca del contributo qualora il rapporto di lavoro attivato venga rescisso dall'impresa prima dello scadere del terzo anno, senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Art. 13
Interventi a favore di fasce deboli o marginali o a rischio di emarginazione
1. Al fine di favorire l'occupazione di giovani appartenenti a fasce deboli o marginali o a rischio di emarginazione, la Regione può concedere alle aziende che assumono dette persone per un periodo non inferiore a dodici mesi con contratti di formazione lavoro, a norma delle leggi vigenti, un contributo, non superiore al 30% della retribuzione prevista, suscettibile di elevazione fino al 50% nell'ipotesi in cui il rapporto di formazione lavoro venga trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Se tale rapporto di lavoro a tempo indeterminato riguarda persone tratte dagli elenchi speciali di portatori di handicaps per le quali è prevista la chiamata nominativa, il contributo può essere elevato fino al 70% della retribuzione prevista.
2. Rientrano in particolare tra i soggetti di cui al 1o comma:
a) i portatori di handicaps fisici o psichici con una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/ 3, non collocati in attività lavorativa ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie, segnalati dai competenti servizi territoriali, con priorità per coloro che abbiano frequentato corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o dalla CEE;
b) i tossicodipendenti, o ex tali, che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle Unità sanitarie locali e/ o abbiano frequentato attività di formazione al lavoro finanziate dalla Regione o dalla CEE;
c) i detenuti ammessi al lavoro esterno, i dimessi dal carcere, i soggetti già sottoposti a provvedimenti amministrativi dell'autorità giudiziaria minorile, con priorità per coloro che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento e/ o qualificazione professionale promossi dalla Regione o dagli Enti locali.
Art. 14
Forme associative operanti in agricoltura
1. Per il settore agricolo si applicano le disposizioni previste dalla LR 27 luglio 1982, n. 33, concernente gli interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale, e dal relativo Regolamento di esecuzione 7 luglio 1983, n. 22.

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