Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

Titolo VII
Art. 15
Disposizione transitoria
1. Alle pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alla concessione dei contributi previsti dalla LR 27 luglio 1982, n. 33, si applicano le disposizioni della stessa LR n. 33. Si intendono in corso le pratiche per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata domanda di concessione dei contributi nei settori diversi da quello indicato all' art. 14.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale farà fronte, a partire dall' esercizio 1988, con l'istituzione edi appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno, di volta in volta, disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale del bilancio, ai sensi dell' art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

Espandi Indice