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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1987, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 14 settembre 1987

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Espandere area tit2 Titolo II - SERVIZI ED INCENTIVI FINANZIARI A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE COSTITUITE DA GIOVANI
Espandere area tit3 Titolo III - INCENTIVI PER PROGETTI DI SVILUPPO E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI COOPERATIVE FORMATE DA LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI
Espandere area tit4 Titolo IV - APPROVAZIONE DEI PROGETTI E AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
Espandere area tit5 Titolo V - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Chiudere area tit6 Titolo VI - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'OCCUPAZIONE
Art. 11 - Programma di intervento di area
Art. 12 - Servizi di orientamento e incentivi per processi di mobilità
Art. 13 - Interventi a favore di fasce deboli o marginali o a rischio di emarginazione
Art. 14 - Forme associative operanti in agricoltura
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione Emilia - Romagna con la presente legge intende favorire l'occupazione, in particolare giovanile, attraverso specifici interventi che realizzino gli obiettivi dell'art. 3 del proprio statuto, in armonia con i valori posti a fondamento dell'art. 45 della Costituzione Sito esterno.
Art. 2
Strumenti di intervento
1. Al fine di realizzare gli obiettivi posti dall'art. 1, la Regione:
a) adotta provvedimenti per incentivare la creazione, lo sviluppo e il sostegno di cooperative, di forme associative, di imprese artigiane e di altre imprese (ditte individuali o società di persone), costituite da giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, ovvero di cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in stato di crisi;
b) interviene altresì ad incentivare nuove opportunità di lavoro e di formazione professionale;
c) sostiene la progettazione di azioni positive e la realizzazione di strumenti per le pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro;
d) favorisce la progettazione di nuove modalità di occupazione, anche attraverso l'individuazione di strumenti innovativi, in favore delle fasce deboli o marginali o a rischio d' emarginazione.
2. Per forme associative, secondo il disposto della lett. a) del primo comma, devono intendersi i consorzi di società cooperative, le imprese artigiane in forma societaria, i consorzi e le società consortili tra imprese artigiane costituiti secondo la legislazione vigente e i consorzi misti tra imprese artigiane e piccole e medie imprese costituiti ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, concernente la legge - quadro per l'artigianato.
3. Le imprese oggetto degli interventi previsti dalla presente legge devono operare nei settori produttivi di competenza regionale.
Titolo II
SERVIZI ED INCENTIVI FINANZIARI A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE COSTITUITE DA GIOVANI
Art. 3
Servizi
1. La Regione promuove servizi di informazione, di orientamento e di assistenza tecnica diretti all'incremento dell'occupazione giovanile e alla creazione e al primo sviluppo di nuove imprese costituite da giovani, prestando particolare attenzione allo sviluppo di imprenditorialità femminile.
2. A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con le associazioni regionali degli imprenditori e con quelle associazioni, enti pubblici o privati e istituzioni locali, che svolgono, con comprovata qualificazione e senza fini di lucro, attività di promozione e di sostegno di nuove imprenditorialità, a mezzo delle quali viene determinata la natura dei servizi previsti dal primo comma.
Art. 4
Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da giovani
1. La Regione incentiva, nelle forme e nei modi previsti dalle successive disposizioni, la costituzione ed il primo sviluppo di cooperative e forme associative che associno, in percentuale superiore al 60%, persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
2. La Regione incentiva altresì, nelle forme e nei modi previsti dalle successive disposizioni, la costituzione ed il primo sviluppo di imprese artigiane e di altre imprese (ditte individuali o società di persone) esercitate da imprenditori di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Le imprese non debbono configurarsi come continuazione di un' impresa preesistente.
3. Nell'ammissione agli incentivi sono considerate prioritarie le iniziative delle cooperative, delle forme associative e delle imprese previste al primo e secondo comma che abbiano caratteristiche di innovazione nelle tecnologie o nell'organizzazione produttiva; o che presentino particolare interesse sotto il profilo occupazionale; o che interessino aree svantaggiate; o che rivestano particolare rilevanza sociale o civile; o che siano costituite da donne o a forte incidenza di manodopera femminile; o che siano formate da giovani che intendano sviluppare, attraverso un' attività imprenditoriale, le conoscenze professionali acquisite frequentando corsi formativi attuati in base alla vigente legislazione regionale in materia. Fra i soggetti ammissibili agli incentivi sono comprese le cooperative, le forme associative o imprese che abbiano come fine statutario e/ o realizzino nei loro progetti l'inserimento lavorativo di persone appartenenti a fasce deboli o marginali o a rischio di emarginazione secondo la definizione di cui al 2o comma dell'art. 13.
4. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale e produttiva nel territorio della regione Emilia - Romagna.
5. I soggetti che intendono beneficiare degli incentivi previsti nei precedenti commi debbono presentare progetti triennali che documentino la fattibilità tecnico - economico - finanziaria e che forniscano un' attendibile previsione dell'occupazione di mano d' opera realizzabile, della capacità produttiva e delle potenzialità innovative. I soggetti beneficiari debbono altresì indicare l'eventuale accesso a provvidenze previste da leggi nazionali vigenti o da atti deliberativi predisposti in sede locale e l'impegno al rispetto di leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali, dei contratti collettivi di lavoro, nonchè delle normative relative alla tutela dell'ambiente.
6. I beneficiari degli incentivi debbono far pervenire alla Regione annualmente, secondo le disposizioni che la Giunta provvede ad emanare al riguardo con propria delibera, relazioni relative alla realizzazione dei progetti previsti dal quinto comma, corredati dalla necessaria documentazione.
7. La Regione, sulla base degli accertamenti compiuti dal nucleo di valutazione dei progetti previsto all'art. 9, in ordine ai dati forniti e documentati secondo il disposto del sesto comma, può anche sospendere, in tutto o in parte, la concessione dei contributi previsti dall'art. 5.
8. Copia della domanda deve essere inviata anche al Comune sede dell'attività che si intende avviare.
Art. 5
Spese ammesse a contributo Regolamento di attuazione
1. Gli incentivi concessi dalla Regione a norma dell'art. 4 consistono in contributi agli investimenti ed alle spese di avviamento.
2. Detti contributi possono coprire al massimo il settanta per cento delle spese sostenute per gli investimenti e l'avviamento e non possono superare, in ogni caso, l'importo di cento milioni.
3. I contributi per le spese di avviamento vengono erogati in un' unica soluzione al momento dell'approvazione del progetto. I contributi agli investimenti vengono erogati in tre anni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Titolo III
INCENTIVI PER PROGETTI DI SVILUPPO E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI COOPERATIVE FORMATE DA LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI
Art. 6
Destinatari e oggetto degli incentivi
1. La Regione incentiva, nelle forme previste dall'art. 7, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro costituite nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 14 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali, e che presentino valide prospettive di inserimento e di sviluppo nella realtà produttiva dell'economia regionale.
2. Le cooperative di cui al primo comma devono avere sede legale e produttiva nel territorio della regione Emilia - Romagna.
Art. 7
Attività e servizi ammessi a contributi regionali
1. La Regione concede contributi per la preparazione e la definizione di progetti di fattibilità, concernenti la possibilità di sviluppo produttivo e finanziario delle cooperative previste dall'art. 6.
2. I contributi non possono superare il settanta per cento del costo dei progetti e, in ogni caso, non possono superare l'importo massimo di cinquanta milioni.
3. La Regione concede altresì contributi per l'acquisto di servizi di assistenza tecnica e di consulenza finanziaria alle cooperative previste dall'art. 6, per un periodo di due anni dall'inizio dell'attività.
4. I contributi non possono superare il settanta per cento del costo dei servizi e, in ogni caso, non possono superare l'importo massimo di cinquanta milioni annui.
Titolo IV
APPROVAZIONE DEI PROGETTI E AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
Art. 8
Competenze della Giunta regionale
1. L'approvazione dei progetti e l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono di competenza della Giunta regionale che provvede, sentita la Commissione consiliare competente per materia, e, per quanto riguarda tutti gli interventi a favore di imprese cooperative, la Consulta regionale della cooperazione prevista dall'art. 2 della LR 17 marzo 1980, n. 17, concernente la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. La Giunta provvede ad inviare ai Comuni e alle Province informazioni sui progetti approvati provenienti dai territori di competenza, al fine di agevolare il coordinamento degli interventi posti in essere ai vari livelli istituzionali.
Art. 9
Istituzione del nucleo di valutazione dei progetti
1. La Giunta regionale, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla presente legge, si avvale di un nucleo di valutazione, istituito presso l'Assessorato Industria Artigianato e Cooperazione, a cui è affidato il compito di analizzare e di valutare i progetti, di avanzare proposte in ordine alle graduatorie dei progetti stessi ed all'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, nonchè in ordine all'importo dei contributi stessi.
2. Il nucleo di valutazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) da tre funzionari regionali o di enti, società e aziende dipendenti dalla Regione;
b) da quattro esperti dotati di specifica e documentata esperienza in materia di analisi dei progetti, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
3. Il nucleo di valutazione provvede, in particolare, a:
a) accertare l'attendibilità delle informazioni contenute nei progetti previsti dal quinto comma dell'art. 4, nonchè dei dati forniti con le relazioni previste dal sesto comma dello stesso art. 4;
b) valutare, sulla base di quanto disposto all'art. 4, il possesso delle caratteristiche richieste e proporre alla Giunta regionale l'ordine di priorità dei progetti da ammettere ai contributi;
c) proporre alla Giunta regionale l'elenco dei progetti da ammettere agli incentivi;
d) proporre alla Giunta l'ammontare degli importi dei contributi da concedere;
e) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati e sull'attività svolta, contenente anche un parere di conferma o di modifica dell'ordine di priorità previsto dalla precedente lett. b;
f) proporre alla Giunta regionale l'eventuale stipula di convenzioni con enti o centri di servizio regionali per la fornitura di assistenza tecnica alla realizzazione dei progetti approvati;
g) accertare che le cooperative di cui all'art. 6 possiedano i requisiti richiesti per l'ammissione ai contributi previsti all'art. 7.
4. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attività nel rispetto di apposite direttive impartite dalla Giunta regionale.
Titolo V
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Art. 10
Azioni positive e strumenti per le pari opportunità
1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di parità di cui alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Sito esterno, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la Regione promuove, anche in rapporto con le Amministrazioni provinciali e il Circondario di Rimini, la progettazione di azioni positive dirette a:
a) eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale e nella vita lavorativa;
b) sviluppare l'occupazione mista;
c) incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività nei settori della vita lavorativa a tutti i livelli nei quali sono sottorappresentante.
2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione regionale per la realizzazione della parità, emana apposite direttive a mezzo delle quali definisce entità, modalità e strumenti per il sostegno delle azioni positive, anche attraverso l'utilizzo finalizzato e integrato delle proprie competenze in materia di orientamento e formazione professionale.
Titolo VI
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'OCCUPAZIONE
Art. 11
Programma di intervento di area
1. La Regione promuove lo sviluppo economico ed occupazionale nelle aree interessate da particolari problemi occupazionali e produttivi, mediante l'adozione di programmi di intervento d' area.
2. Con tali programmi la Regione, sentite le Amministrazioni provinciali, il Circondario di Rimini, i Comuni e le Comunità montane interessati, definisce interventi specifici nei settori di propria competenza e li coordina con quelli dello Stato e degli Enti locali.
3. La Regione partecipa altresì alla realizzazione di progetti, aventi le medesime finalità, predisposti a livello locale da altri soggetti pubblici o privati.
4. I programmi individuano altresì risorse, mezzi e strumenti per la loro concreta attuazione, ivi comprese le eventuali intese con gli organi e gli enti che gestiscono interventi in materia di sviluppo economico.
Art. 12
Servizi di orientamento e incentivi per processi di mobilità
1. A norma della LR 24 luglio 1979, n. 19, concernente il riordino della formazione alle professioni, e della LR 25 gennaio 1983, n. 6, concernente il diritto allo studio, la Regione, nelle aree territoriali definite con apposita delibera, promuove interventi e predispone servizi al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e di sostenere l'occupazione. Per l'impostazione, la progettazione e la sperimentazione di tali interventi e servizi la Regione si avvale dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ai sensi della LR 15 novembre 1983, n. 40. In ottemperanza alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno, concernente le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, le attività sopra previste saranno coordinate con quelle degli organi pubblici, centrali e periferici, competenti in materia, come previsto dall'art. 24 della citata Legge n. 56. Sarà compito della Regione ricercare la collaborazione degli altri soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro.
2. In tali aree la Regione formula programmi integrati di formazione e lavoro di lavoratori con esigenze di riqualificazione o riconversione professionale. Il programma assicura servizi di informazione previsionale a favore degli operatori economici e sindacali, mediante le strutture di cui al primo comma e favorisce il riequilibrio occupazionale fra i due sessi o comunque una loro rappresentanza proporzionale alla composizione della manodopera interessata.
3. Allo scopo di incentivare una ripresa occupazionale orientata, la Regione concede alle imprese operanti nelle aree suddette un contributo per spese di riqualificazione fino a cinque milioni per ogni assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore da almeno un anno, inseriti in elenchi di mobilità concordati fra le parti sociali. Fino alla completa attuazione di quanto disposto dalla Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno, per quanto riguarda l'agenzia per l'impiego, gli Osservatori provinciali sul mercato del lavoro forniscono alle parti sociali, operando in coerenza con quanto disposto dalla citata Legge n. 56/ 1987 Sito esterno, un supporto tecnico per la redazione di tali elenchi e ne favoriscono la diffusione presso le realtà economico - produttive operanti nell'area.
4. L'erogazione del contributo viene disposta al termine del periodo di riprofessionalizzazione, che non può avere durata inferiore a dodici mesi.
5. La Giunta dispone la revoca del contributo qualora il rapporto di lavoro attivato venga rescisso dall'impresa prima dello scadere del terzo anno, senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Art. 13
Interventi a favore di fasce deboli o marginali o a rischio di emarginazione
1. Al fine di favorire l'occupazione di giovani appartenenti a fasce deboli o marginali o a rischio di emarginazione, la Regione può concedere alle aziende che assumono dette persone per un periodo non inferiore a dodici mesi con contratti di formazione lavoro, a norma delle leggi vigenti, un contributo, non superiore al 30% della retribuzione prevista, suscettibile di elevazione fino al 50% nell'ipotesi in cui il rapporto di formazione lavoro venga trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Se tale rapporto di lavoro a tempo indeterminato riguarda persone tratte dagli elenchi speciali di portatori di handicaps per le quali è prevista la chiamata nominativa, il contributo può essere elevato fino al 70% della retribuzione prevista.
2. Rientrano in particolare tra i soggetti di cui al 1o comma:
a) i portatori di handicaps fisici o psichici con una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/ 3, non collocati in attività lavorativa ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie, segnalati dai competenti servizi territoriali, con priorità per coloro che abbiano frequentato corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o dalla CEE;
b) i tossicodipendenti, o ex tali, che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle Unità sanitarie locali e/ o abbiano frequentato attività di formazione al lavoro finanziate dalla Regione o dalla CEE;
c) i detenuti ammessi al lavoro esterno, i dimessi dal carcere, i soggetti già sottoposti a provvedimenti amministrativi dell'autorità giudiziaria minorile, con priorità per coloro che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento e/ o qualificazione professionale promossi dalla Regione o dagli Enti locali.
Art. 14
Forme associative operanti in agricoltura
1. Per il settore agricolo si applicano le disposizioni previste dalla LR 27 luglio 1982, n. 33, concernente gli interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale, e dal relativo Regolamento di esecuzione 7 luglio 1983, n. 22.
Titolo VII
Art. 15
Disposizione transitoria
1. Alle pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alla concessione dei contributi previsti dalla LR 27 luglio 1982, n. 33, si applicano le disposizioni della stessa LR n. 33. Si intendono in corso le pratiche per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata domanda di concessione dei contributi nei settori diversi da quello indicato all' art. 14.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale farà fronte, a partire dall' esercizio 1988, con l'istituzione edi appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno, di volta in volta, disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale del bilancio, ai sensi dell' art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 settembre 1987

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