LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987
Art. 1
Campo di applicazione e periodo di validità
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93
, così come risulta modificata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 426
, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 stipulato il 28 aprile 1987 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68
.



2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, decorrono dall'1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dall'1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonchè al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.