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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 19
Livelli di contrattazione
1. I livelli di contrattazione sindacale decentrata sono così individuati:
a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli Enti di cui al precedente art. 1, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonchè le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. 1;
b) territoriale - subregionale, per le materie che sono delegate a tale livello della contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lettera a) nonchè le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell' accordo di cui all'art. 1;
c) aziendale, con riferimento alle questioni riguardanti l'Ente Regione, o singolarmente, gli Enti di cui all'art 1, terzo comma, della presente legge;
d) a livello di decentramento dell'Ente Regione, per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione aziendale. Sito esterno
2. La Regione adotta, ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, i provvedimenti conseguenti nelle materie disciplinate in base ad accordi sindacali decentrati con atti amministrativi secondo la rispettiva competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
3. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dall'accordo di comparto di cui all'art. 1 della presente legge.

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