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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 20
Composizione delle delegazioni
1. La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e subregionale, è costituita dal presidente della Regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:
- dell'ANCI per i Comuni e loro Consorzi;
- dell'UPI per le Province e loro Consorzi;
- dell'UNCEM per le Comunità montane;
- dell'Unioncamere per le Camere di commercio;
- degli altri Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
- da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle Confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. A livello di contrattazione aziendale regionale e a livello di decentramento dell'Ente Regione la delegazione trattante è costituita:
- dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei Servizi od Uffici ai quali l'accordo si riferisce nominata dalla Giunta regionale;
- da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna Organizzazione sindacale come indicata nel primo comma del presente articolo.

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