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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 30

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DI COMPARTO 1985/ 1987, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 31 ottobre 1987

Art. 21
Materie di contrattazione decentrata
1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno e di quella dell'accordo di cui all'art. 1, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali e di tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:
- l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonchè le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
- l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
- la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;
- le " pari opportunità";
- i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
- la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;
- la mobilità all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna;
- la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;
- le condizioni ambientali e la qualità del lavoro compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
- l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;
- le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.

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